Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali e la Prescrizione Contano
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con la sentenza di appello. L’ultimo grado di giudizio, il ricorso in Cassazione, rappresenta un’importante garanzia per l’imputato, ma è soggetto a rigide regole. Un caso recente, deciso con ordinanza dalla Suprema Corte, ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando come la ripetitività dei motivi e un errato calcolo della prescrizione possano portare a una rapida chiusura del caso, con condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto in abitazione aggravato, un reato commesso nel febbraio del 2012. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte di Appello di Catania nell’ottobre del 2022, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi su cui si fonda l’impugnazione sono due: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’avvenuta prescrizione del reato, che a suo dire sarebbe maturata prima della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra sulla validità stessa delle censure mosse dall’imputato.
Analisi del Primo Motivo: Le Attenuanti Generiche
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti generiche, ovvero quelle circostanze che possono portare a una riduzione della pena. La Cassazione, tuttavia, ha rilevato che questa doglianza era una semplice riproposizione di un argomento già ampiamente discusso e respinto dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva motivato la sua decisione in modo logico e coerente, evidenziando come i numerosi precedenti penali dell’imputato fossero un ostacolo insormontabile al riconoscimento di qualsiasi attenuante.
Il Ricorso Inammissibile e i Precedenti Penali
La Corte Suprema ha quindi bollato questo motivo come ricorso inammissibile in quanto meramente riproduttivo. Non è possibile, infatti, utilizzare il giudizio di legittimità per chiedere un riesame di valutazioni di merito già effettuate correttamente nei gradi precedenti, specialmente quando la motivazione del giudice d’appello è completa e priva di vizi logici.
Analisi del Secondo Motivo: Il Calcolo della Prescrizione
Il secondo punto sollevato dal ricorrente riguardava la prescrizione del reato. L’imputato sosteneva che il tempo per punire il reato fosse ormai scaduto. Anche questa tesi è stata giudicata ‘manifestamente infondata’ dalla Corte. I giudici hanno chiarito che il calcolo corretto del termine di prescrizione per il reato contestato (artt. 624 bis e 625 n. 2 c.p., nella formulazione vigente all’epoca dei fatti) portava a un termine massimo di 12 anni e 6 mesi. Poiché il reato era stato commesso nel 2012, la prescrizione non era ancora maturata al momento della decisione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si basano su due principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, riproporre le stesse argomentazioni già respinte con una motivazione logica e coerente rende il ricorso inammissibile. In secondo luogo, la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione è un elemento fondamentale che la Corte è tenuta a verificare. In questo caso, il calcolo errato del ricorrente ha reso il motivo manifestamente infondato, contribuendo alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione è necessario presentare motivi di ricorso validi, che evidenzino reali vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. La semplice riproposizione di questioni di merito già decise o la formulazione di tesi giuridicamente infondate, come un errato calcolo della prescrizione, conducono inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a favore della Cassa delle Ammende, rendendo l’impugnazione un passo processuale controproducente.
Perché la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché era una semplice riproposizione di una censura già adeguatamente valutata e respinta dalla Corte di Appello, la quale aveva logicamente motivato il diniego sulla base dei plurimi precedenti penali dell’imputato.
Il reato era prescritto al momento della decisione della Cassazione?
No. La Corte ha chiarito che, sulla base della pena massima prevista per il reato contestato all’epoca dei fatti, il termine massimo di prescrizione era di 12 anni e 6 mesi. Pertanto, la prescrizione non era ancora maturata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 12.10.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. accertato in Aci Sant’Antonio il 18.2.2012.
Rilevato che il primo motivo, con cui COGNOME ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, COGNOME è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è spiegato che ostavano a detto riconoscimenti i plurimi precedenti penali dell’imputato.
Considerato che il secondo motivo, con cui si censura la mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta già prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato. Il termine minimo di prescrzione in ordine al reato contestato è pari ad anni 10 di reclusione (pena massima per il reato di cui all’art. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen, nella formulazione vigente all’epoca di commissione del reato) e il termine massimo è pari ad anni 12 e mesi 6. La prescrizione, dunque, non è ancora oggi maturata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consigl
Il Presidente