Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Escludono la Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali del processo penale, dichiarando un ricorso inammissibile e facendo luce sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso riguardava un individuo condannato per furto aggravato che, dopo la conferma in Appello, ha tentato di rimettere in discussione la propria responsabilità davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
L’imputato, condannato in primo grado per il delitto di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale, vedeva confermata la sua responsabilità anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per contestare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso Considerato Inammissibile
I primi due motivi di ricorso si concentravano su una presunta violazione della legge penale. L’imputato, in sostanza, non contestava un errore di diritto, ma proponeva una lettura alternativa dei dati processuali e una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito. Chiedeva alla Cassazione di rivalutare l’attendibilità delle prove e la rilevanza degli elementi raccolti, un’operazione che esula dalle competenze della Suprema Corte.
Il terzo motivo, invece, verteva su un punto di diritto specifico: il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, il fatto contestato era talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Le motivazioni della decisione sono chiare e riaffermano paletti procedurali e sostanziali di grande importanza.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici delle istanze precedenti. I tentativi di ottenere una diversa lettura delle prove si collocano “al di fuori dell’orizzonte del giudizio di legittimità” e sono perciò inammissibili, a meno che non emerga una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, vizio che in questo caso non è stato riscontrato.
Per quanto riguarda il terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La sentenza d’Appello aveva correttamente negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi su argomentazioni logiche e giuridicamente corrette. Il fattore decisivo è stato la presenza di “numerosi precedenti penali” a carico dell’imputato. Questi precedenti sono stati interpretati come un chiaro indicatore di “abitualità nel delitto”, ovvero una tendenza a delinquere che delinea un giudizio di prognosi sfavorevole sulla condotta futura del soggetto. L’abitualità è una delle condizioni ostative previste dalla legge per l’applicazione del beneficio della particolare tenuità, poiché il comportamento non può essere considerato episodico o occasionale.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione è un’importante lezione su due fronti. Sul piano processuale, essa conferma che il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un giudice di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove. Sul piano sostanziale, chiarisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della personalità dell’autore del reato. La presenza di precedenti penali specifici e numerosi può legittimamente essere interpretata come un’abitualità nel commettere reati, condizione che, secondo un giudizio prognostico negativo, preclude l’accesso a un beneficio pensato per condotte realmente occasionali e di minima gravità. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende suggella la definitività della condanna e l’infondatezza del suo tentativo di impugnazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. Il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti in sede di Cassazione rende il ricorso inammissibile. Il ruolo della Corte è quello di giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare il merito della vicenda, salvo casi di manifesta illogicità della motivazione.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
È stata negata perché l’imputato aveva numerosi precedenti penali. Secondo la Corte, questa circostanza è indicativa di “abitualità nel delitto”, una condizione che per legge osta al riconoscimento del beneficio, il quale è riservato a condotte occasionali e non a chi dimostra una propensione a delinquere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31347 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.;
Considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti (o comunque di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova), sono inammissibili. Ed infatti, i motiv proposti in fatto si collocano al di fuori dell’orizzonte del giudizio di legittimit mancanza di manifeste illogicità della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e del sussistenza del reato;
Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui l’imputato eccepisce la violazione e/o falsa applicazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.5) ha posto a base del rigetto della richiesta difensiva argomentazioni logiche che valorizzano in chiave prospettiva negativa la presenza di numerosi precedenti penali, indicativi di abitualità nel delitto, esprimendo un giudizio di prognos sfavorevole, secondo un giudizio tipicamente di merito sulla gravità del reato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024
DEPOSITATA