Ricorso Inammissibile e Nuove Norme: La Cassazione Fa Chiarezza sul Furto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di furto di energia elettrica, fornendo chiarimenti cruciali su due aspetti: la prova del concorso di persone nel reato e, soprattutto, gli effetti di un ricorso inammissibile sull’applicazione di nuove norme procedurali più favorevoli. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la forma è sostanza, e un ricorso mal impostato può precludere benefici altrimenti accessibili.
I Fatti del Caso: Il Furto di Energia Elettrica
Due fratelli venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di furto di energia elettrica. L’accusa si fondava sull’aver realizzato e mantenuto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica per alimentare l’appartamento in cui vivevano insieme alla madre. La prova chiave era un cavo che, bypassando il contatore rimosso, si collegava direttamente alla montante esterna della rete, una modifica palesemente visibile dall’interno dell’abitazione.
Le Ragioni del Ricorso e la Difesa degli Imputati
I due fratelli presentavano ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione della condanna fosse illogica. A loro dire, la semplice convivenza nell’immobile non poteva, da sola, dimostrare la loro partecipazione consapevole al furto. Uno dei due, in particolare, evidenziava di aver iniziato ad abitare nell’appartamento solo nel 2013, dopo un periodo di detenzione, suggerendo quindi di non aver potuto partecipare alla creazione materiale dell’allaccio abusivo.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte si articolano su due punti principali di grande interesse giuridico.
La Prova del Concorso nel Reato
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto che le censure degli imputati non fossero vere e proprie critiche giuridiche alla sentenza, ma un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa non permessa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente dedotto la responsabilità di entrambi dal fatto che l’allaccio illegale era palesemente visibile e che entrambi, vivendo stabilmente nell’appartamento (uno dal 2011, l’altro dal 2013), avevano tratto un beneficio diretto e continuo dall’energia sottratta. La consapevolezza e l’accettazione di tale situazione integrano, secondo i giudici, gli estremi del concorso nel reato.
Il Limite alla Retroattività delle Norme Favorevoli
Il punto più significativo della decisione riguarda l’impatto della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), che ha introdotto la procedibilità a querela per alcuni reati contro il patrimonio, tra cui potenzialmente il furto. In teoria, una norma del genere, essendo più favorevole all’imputato, dovrebbe applicarsi retroattivamente. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando anche le Sezioni Unite: la retroattività di una norma procedurale più favorevole incontra un limite invalicabile nella presentazione di un ricorso inammissibile.
Quando un ricorso è viziato da inammissibilità (perché, ad esempio, contesta il merito della valutazione delle prove), si determina la formazione del giudicato e la condanna diventa definitiva. Questo ‘blocco’ processuale impedisce alla nuova normativa di entrare nel processo e di produrre i suoi effetti. In sostanza, l’inammissibilità del ricorso ‘cristallizza’ la situazione giuridica esistente, rendendo irrilevanti le innovazioni legislative successive.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce due lezioni importanti. La prima è che la partecipazione a un reato permanente come il furto di energia può essere desunta da elementi logici come la stabile convivenza e l’evidente beneficio tratto dalla condotta illecita. La seconda, e più rilevante dal punto di vista processuale, è che la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere meticolosa. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto delle proprie istanze, ma preclude anche la possibilità di beneficiare di eventuali riforme legislative più favorevoli intervenute nel frattempo, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La semplice convivenza in un’abitazione con un allaccio elettrico abusivo è sufficiente per essere condannati per furto di energia?
Sì. Secondo la Corte, la stabile convivenza, unita alla palese visibilità dell’allaccio illegale e al prolungato beneficio tratto dall’energia rubata, costituisce prova sufficiente del concorso nel reato, rendendo la motivazione della condanna logica e non contraddittoria.
Una nuova legge più favorevole, come quella che introduce la procedibilità a querela, si applica a un processo già in corso di Cassazione?
Non se il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso crea una barriera processuale che impedisce l’applicazione retroattiva delle nuove norme procedurali più favorevoli, rendendo definitiva la condanna secondo la legge vigente al momento del giudizio di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un mezzo di impugnazione non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN DONACI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/ s
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza pronunciata il 9 novembre 2022 dalla Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi per il reato di furto di energia elettrica commesso in San Donaci (accertato il 30 giugno 2014) allacciandosi abusivamente alla rete elettrica per fornire di elettricità l’appartamento da loro abitato.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità. Sostengono che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria atteso che la mera convivenza con altri in una abitazione non consente di ipotizzare il concorso nel furto di energia elettrica commesso mediante abusivo allaccio alla rete Enel dell’alimentazione elettrica di quella abitazione. Nel ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME il difensore sottolinea, inoltre, che egli iniziò ad abitare nell’immobile nel 2013, essendo in precedenza detenuto, sicché non può aver cooperato alal realizzazione dell’allaccio abusivo.
Rilevato che i ricorrenti invocano una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Considerato che, come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 2), il contatore, installato per un vecchio contratto ormai cessato, era stato rimosso e il cavo utilizzato per alimentare l’appartamento di energia elettrica si collegava alla montante esterna Enel ben visibile dall’interno dell’immobile. Rilevato che da questa circostanza la sentenza impugnata ha desunto la responsabilità degli imputati a titolo di concorso con la madre, che da sempre viveva in quella casa, sottolineando che NOME COGNOME vi ha abitato dal 2011 e il fratello NOME dal 2013. Ritenuto che la motivazione sia congrua e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e pertanto i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili.
Considerato che in tale situazione non rileva la procedibilità a querela del reato oggetto di imputazione conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Come questa Corte ha già chiarito, infatti, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551; e, con riferimento al d.lgs n. 150/2022 Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284155)
Ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, i ricorrenti debbano essere altresì condannati al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consig ere COGNOME tensóre COGNOME
COGNOME