Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3990 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3990 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a NOME COGNOME per il delitto di tenta furto pluriaggravato in concorso (artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7bis e comma 3, cod. pen.), fatto commesso in INDIRIZZO, il 1 dicembre 2018.
Il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME è affidato a sei motivi
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo e il quarto motivo, che eccepiscono l’improcedibilità del reato per difetto di querela e per erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, vuoi perché la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere
legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01), vuoi perché l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 -bis, cod. pen. sussiste quando il furto è commesso in danno di un soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio, sia quando vi è un nesso funzionale tra la cosa sottratta e l’erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest’ultima deve essere parte di un’infrastruttura effettivamente destinata all’erogazione del servizio pubblico (Sez. 5, n. 40027 del 18/06/2019, Menestrina, Rv. 277602 – 01), come nel caso di specie.
3.2. Il secondo, il terzo e il quinto motivo, che censurano l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del fatto (che avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie di danneggiamento) e dell’erronea valutazione delle prove, sono affidati ad affermazioni assolutamente generiche, che non consentono di comprendere agevolmente quale punto della sentenza si intenda censurare. È, infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata critica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285800 – 01; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Rv. 259063).
In ogni caso, le stesse sono unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuo dell’allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944).
3.3. Il sesto motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento alle modalità della condotta, all’entità del danno cagionato alla parte civile e ai numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede.
S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese della parte civile NOME COGNOME, perché la memoria conclusionale e la relativa nota spese è pervenuta in Cancelleria solo in data 10 dicembre 2025, quindi
scaduto ormai il termine di cui all’art. 611, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. («Fino a quindici giorni prima dell’udienza le parti possono presentare motivi nuovi e memorie»).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così è deciso, 17/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente