Ricorso inammissibile: quando i motivi generici bloccano l’accesso alla Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un caso recente, deciso con ordinanza n. 35056/2024, illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, fondato su motivi considerati generici e di mero fatto. La vicenda riguarda una condanna per furto in abitazione aggravato, confermata in appello, e la successiva impugnazione davanti alla Suprema Corte, che ha respinto le doglianze dell’imputato, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato in abitazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore. La difesa sollevava tre questioni principali, sperando di ottenere un annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
Il ricorso si articolava su tre distinti motivi di censura:
1. Violazione di legge sulla responsabilità penale: La difesa contestava l’affermazione della responsabilità penale del proprio assistito, criticando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
2. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che il fatto non dovesse essere inquadrato come furto, ma come una diversa e meno grave fattispecie di reato (nello specifico, quella prevista dall’art. 648, comma 3, c.p.).
3. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Infine, si lamentava la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che distinguono nettamente tra questioni di fatto (non riesaminabili in Cassazione) e questioni di diritto (le uniche ammissibili).
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e puntuale per la sua decisione, analizzando separatamente ciascun motivo di ricorso. In primo luogo, i giudici hanno definito i motivi “manifestamente infondati”, “generici” e “privi di confronto” con la sentenza impugnata. Le argomentazioni della difesa, secondo la Corte, non contenevano una critica specifica e necessaria alle motivazioni della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre questioni già esaminate.
Sul primo motivo, relativo alla responsabilità penale e alla valutazione delle prove, la Cassazione ha ribadito che tali aspetti rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. Pertanto, ogni tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale probatorio in sede di legittimità è destinato a fallire.
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti con argomentazioni simili. La richiesta di una diversa qualificazione giuridica del reato era già stata correttamente disattesa dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche puntuali. La lamentela sul mancato riconoscimento dell’attenuante è stata giudicata una mera “doglianza in punto di fatto”, non consentita dalla legge davanti alla Cassazione, poiché si trattava di profili di censura già vagliati e respinti con corretti argomenti giuridici.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla corretta redazione dei ricorsi per Cassazione. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo con la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso ha speranza di successo solo se si concentra su vizi di legittimità specifici e ben argomentati, evitando di riproporre critiche fattuali già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici e non adeguatamente confrontati con la decisione impugnata. Le critiche si concentravano su questioni di fatto, come la valutazione delle prove, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base a quanto stabilito in questa ordinanza, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Di conseguenza, non può riesaminare la ricostruzione dei fatti o la valutazione del materiale probatorio, compiti che spettano esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. A seguito di questa decisione, la sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:, COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME responsabile nelle conformi sentenze di merito del rea abitazione aggravato. COGNOME NOME, o di furto in
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. viol applicazione di legge con riferimento all’affermazione della penale dell’imputato; 2. Erronea applicazione della legge penale in zione e falsa -esponsabilità elazione alla mancata corretta qualificazione giuridica del fatto, che avrabbe dovuto sussunnersi sotto la fattispecie di cui all’art. 648, comma 3, aod. pen.; 3. violazione e falsa applicazione della legge penale .in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente! infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, nsn scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di lelittimità.
Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante l’affermazion a di penale responsabilità dell’imputato (motivo primo di ricorso), che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del atto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del gi idizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito u a congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su cor .etti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difen ;ivi sono stati correttamente disattesi dai giudici di merito che hanno fornito s il punto una puntuale risposta, fondata su corrette argomentazioni giuridiche.
Ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi r guardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. p m. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mer doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatame te vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam nissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/6/2024