Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31366 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO A.
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti COGNOME NOME NOME COGNOME NOME lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione da tutti i capi di imputazione contestati per non aver commesso il fatto o perché fatto non sussiste – è aspecifico in quanto i ricorrenti, insistendo sull’inutilizzabil dichiarazioni rese da COGNOME al NOME COGNOME e da quest’ultimo riferite in dibattiment sembrano non essersi avveduti che, ad essere utilizzato, non è il dato dichiarativo, ma l descrizione, attuata dal teste, del comportamento non verbale dell’imputato, non colpito dalla pretesa inutilizzabilità; per il resto il motivo di ricorso si diffonde in considerazioni d che non possono trovare spazio dinanzi a questa Corte;
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti COGNOME NOME lamentano il mancato proscioglimento per mancanza di querela ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150/2022 – è manifestamente infondato perché il reato cui all’art. 624-bis cod. pen. è procedibile di ufficio;
Rilevato che il terzo motivo – con cui COGNOME NOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’esclusione della recidiva reiterata ed infraquinquennale – non è consentito in sede legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuan generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti de comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; qua alla recidiva, il ricorso è aspecifico in quanto non contrasta specificamente le argomentazion della Corte di appello secondo cui sussistono elementi di continuità tra i precedenti e la nuo manifestazione criminosa (ultima pagina della sentenza impugnata);
Rilevato che il quarto motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del minimo edittale e alla errata applicazione della disciplina del reato continu in termini di aumento – è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria
D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discos significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza cella pena, nel quale s impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Pa Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 255283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);
Rilevato che l’unico motivo del ricorso di COGNOME NOME – che si rivolge sia all’affermazione di responsabilità, sia al riconoscimento delle aggravanti, sia al trattamen sanzionatorio – è generico nella misura in cui, da una parte, non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale quanto alla prova del suo coinvolgimento nel fatto e dall’altra, deduce mere circostanze di fatto ai fini dell’esclusione delle aggravanti; in ordi diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello sufficiente giacché questa Corte ha più volte affermato che solo la loro concessione necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenu atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusi risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte d specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavi stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richie stessa si fonda (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319, in motivazione; in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, COGNOME, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, COGNOME, Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME Luca, Rv. 270694). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.