Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del giudizio di legittimità, confermando che le censure relative alla valutazione dei fatti sono escluse dal suo esame. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per furto con strappo, offrendo uno spunto fondamentale per comprendere la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I fatti alla base della vicenda
La vicenda processuale ha origine da un episodio di criminalità comune. L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di furto con strappo, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l’uomo aveva, con un gesto repentino ed energico, afferrato il telefono cellulare della vittima, sfilandoglielo dalle mani per poi darsi alla fuga. Questa condanna era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
La decisione della Corte di Cassazione
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che le doglianze sollevate non potevano trovare accoglimento in quella sede. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha fondato la propria decisione su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Le critiche mosse dal ricorrente, infatti, si concentravano sulla ricostruzione del fatto e sull’apprezzamento del materiale probatorio. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, attività che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
La Suprema Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta congrua, adeguata e immune da vizi di manifesta illogicità. Inoltre, i giudici hanno evidenziato una specifica ragione di inammissibilità: la censura relativa all’accertamento del reato non era stata nemmeno sollevata con uno specifico motivo di appello, rendendo la sua proposizione per la prima volta in Cassazione palesemente inammissibile.
Le conclusioni
Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo ruolo è quello di garante della legge. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione insegna l’importanza di strutturare i motivi di impugnazione in modo corretto fin dai primi gradi di giudizio, concentrandosi in Cassazione esclusivamente su questioni di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva censure relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, attività che spettano esclusivamente al giudice di merito e non rientrano nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il reato di furto con strappo, previsto dall’art. 624-bis del codice penale, per aver sottratto con violenza un telefono dalle mani della persona offesa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sen recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inam perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzame materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva compete giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immun censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenz in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
In particolare, il reato ex art. 624-bis cod. pen. risulta insindaca accertato dalla sentenza di primo grado, essendo emerso che l’imputato movimento repentino, aveva afferrato energicamente il telefono della per offesa sfilandolo dalle mani e poi era scappato. Su tale capo di imputaz ricorrente non aveva proposto uno specifico motivo di appello, sicché l’a censura proposta in questa sede è palesemente inammissibile.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa d ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a tit di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiqnte