Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è Inutile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve presentare critiche nuove e specifiche alla sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti già esaminati. Il caso in questione, relativo a un furto aggravato di energia elettrica, si è concluso con una dichiarazione di ricorso inammissibile, offrendo spunti importanti sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione e sulla valutazione del danno.
Il Contesto: La Condanna per Furto Aggravato di Energia
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. L’accusa era quella di essersi appropriato abusivamente di energia elettrica attraverso la manomissione di un contatore. La condotta illecita era stata accertata direttamente dalla polizia giudiziaria durante un intervento.
Nonostante la doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la presunta errata individuazione del momento consumativo del reato e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità.
Analisi dei Motivi del Ricorso e del Principio di Specificità
Il ricorrente ha sollevato questioni che, a detta della Suprema Corte, non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale è definito ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi.
La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della decisione impugnata. Non è sufficiente ripresentare le medesime doglianze, sperando in un esito diverso. Il ricorso deve, invece, individuare e contestare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza precedente. In mancanza di questa specificità, l’impugnazione risulta solo apparente e, pertanto, inammissibile.
Perché il Danno non è Stato Considerato di Lieve Entità
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la valutazione del danno. L’imputato chiedeva il riconoscimento dell’attenuante legata a un danno di particolare tenuità. La Corte, tuttavia, ha ritenuto questa richiesta manifestamente infondata.
La motivazione è illuminante: il danno non deve essere valutato solo in base al valore dell’energia sottratta. Nel caso di specie, la manomissione del contatore aveva reso necessario un intervento di ripristino di ‘non poco rilievo economico’. Di conseguenza, le condotte nel loro complesso non potevano essere considerate di portata lesiva minima. Questo criterio sottolinea come il danno patrimoniale includa anche i costi accessori e consequenziali derivanti dal reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9059/2024, ha rigettato il ricorso basandosi su due pilastri argomentativi. In primo luogo, ha qualificato i motivi come ‘indeducibili’ perché si risolvevano in una mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi, rendendo il ricorso non specifico. In secondo luogo, ha definito le ragioni del ricorso ‘manifestamente infondate’, specialmente riguardo alla questione del danno, evidenziando come i costi di riparazione del contatore manomesso escludessero la possibilità di considerarlo di lieve entità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, serve da monito per chi intende impugnare una sentenza in Cassazione: è indispensabile formulare censure nuove, pertinenti e specifiche, che attacchino direttamente la logica giuridica della decisione precedente. Un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. In secondo luogo, la pronuncia chiarisce che la valutazione del danno in reati come il furto aggravato deve avere una visione complessiva, includendo tutti i costi necessari per ripristinare la situazione preesistente al reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione (pedissequa reiterazione) di quelli già proposti e respinti dalla Corte d’Appello, mancando quindi di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Come ha valutato la Corte il danno causato dal furto di energia?
La Corte ha stabilito che il danno non era di lieve entità. Questa valutazione non si è basata solo sul valore dell’energia sottratta, ma ha considerato anche il costo significativo dell’intervento necessario per ripristinare il contatore che era stato manomesso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, da un lato, la violazione di legge in ordine all’art. 56 cod. pen. relativamen all’individuazione dell’elemento consumativo del furto e, dall’altro, la contraddittoriet e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del profitto del reat e del danno alla persona offesa, nonché il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte d merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Invero, a pag. 3 della sentenza impugnata è spiegato che l’appropriazione dell’energia elettrica abusivamente è stata direttamente osservata dalla polizia giudiziaria intervenute.
Considerato che le ragioni del ricorso sono anche manifestamente infondate, poiché, quanto al danno di non lieve entità, si è chiarito che le condotte complessivamente considerate avevano una portata lesiva affatto minima, poiché la manomissione del contatore aveva richiesto un intervento di ripristino di non poco rilievo economico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.