Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
z(i)
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di tentato fuito in abitazione di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. (capo 1) e di concorso in furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. (capo 2).
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento della penale responsabilità del ricorrente per entrambi gli addebiti è manifestamente infondato, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntua n ente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una c -itica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 420 , 1.e del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME riDi0 e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Infatti, il giudice di merito, con motivazione priva di alcun vizio riconducibilo alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen, ha esplic tto le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità. Nello specifico, in riferimento all’affermazione della respon5a bilità per il reato di cui al capo 1, la Corte territoriale ha sottolineato il valore probatori delle puntuali, coerenti e dettagliate indicazioni fornite dalla persona off asa, la quale riusciva ad intravedere e descrivere la vettura utilizzata dagli autori del furto, rivelatasi poi riconducibile al ricorrente, il quale confermava di esserne l’unico proprietario ed utilizzatore, senza essere in grado di addurre alcun elE ento probatorio tale da smentire il quadro accusatorio. Per quanto attiene al capo 2, infine, appaiono più che convincenti gli elementi già valorizzati dal giudice d I: rime cure, e richiamati dalla Corte di Appello, a sostegno della colpevolezzi , del ricorrente, essendo lo stesso stato ripreso dal sistema di videosorveglianza nil?.ntre era intento a forzare la porta d’ingresso e ad introdursi furtivamente nell’abita:ione della vittima; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non spe:ifici, ed, inoltre, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente inf Dr dato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione e:;ente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli el lenti
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic ent che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimzinendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 2391 , del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/201 ,H, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 25989); Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c Dn la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorni . la di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente