Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio Preliminare
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini tra le questioni di legittimità, di sua competenza, e le valutazioni di merito, riservate ai giudici dei gradi precedenti. Il caso riguarda un individuo condannato per furto pluriaggravato che, dopo la conferma della sentenza in appello, ha tentato la via del ricorso in Cassazione, vedendoselo però respingere per manifesta infondatezza dei motivi.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, una presunta violazione di legge per improcedibilità dell’azione penale dovuta a una presunta mancanza di querela; in secondo luogo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta una violazione della legge penale.
Analisi del Ricorso Inammissibile e dei Motivi di Appello
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi manifestamente infondati e, in parte, vertenti su questioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità. Questo giudizio ha condotto direttamente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Questione della Querela
Il primo motivo è stato rapidamente liquidato. La Corte ha verificato la presenza agli atti di una querela regolarmente sporta dalla società vittima del furto, tramite il proprio difensore e nel pieno rispetto dei termini di legge. I giudici hanno inoltre sottolineato un elemento decisivo: la stessa società si era costituita parte civile nel processo, una scelta mai revocata che, di per sé, manifesta in modo inequivocabile la volontà di perseguire penalmente il responsabile. La doglianza è stata quindi ritenuta priva di qualsiasi fondamento.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ricordato che la concessione o il diniego di tali attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione logica e congrua, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale. In particolare, aveva dato peso preponderante ai precedenti penali dell’imputato, ritenendo non sussistessero elementi meritevoli di un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Cassazione ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella, correttamente motivata, del giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul principio della manifesta infondatezza, che porta alla dichiarazione di inammissibilità. I giudici hanno spiegato che un ricorso è manifestamente infondato quando le censure sollevate sono palesemente prive di pregio giuridico. Nel caso della querela, la sua esistenza documentale rendeva il motivo pretestuoso. Per quanto riguarda le attenuanti, la critica del ricorrente si risolveva in un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto, già adeguatamente ponderate dalla Corte di Appello. La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione priva di speranza.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Quando un ricorso si basa su argomentazioni palesemente infondate o tenta di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, la sua sorte è segnata: sarà dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso solidi e strettamente attinenti a questioni di diritto, per evitare un esito processuale sfavorevole e sanzionatorio.
La costituzione di parte civile può sopperire alla mancanza di una querela?
Sebbene in questo caso la querela fosse presente, la Corte sottolinea che la costituzione di parte civile, non revocata, è una chiara manifestazione della volontà della persona offesa di ottenere giustizia, rafforzando la procedibilità dell’azione penale.
Perché la Cassazione non può concedere le attenuanti generiche se il giudice di merito le ha negate?
La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito, basato sui criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del fatto, precedenti, etc.). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione del diniego è manifestamente illogica o contraddittoria, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa comporta economicamente la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende. Questa sanzione è dovuta alla ‘colpa’ nel proporre un’impugnazione evidentemente priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10194 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 16/11/1987
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania ch ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione della penale in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela manifestamente infondato dato che è presente in atti la querela sporta dalla persona offesa RAGIONE_SOCIALE a mezzo del difensore, nel termine di cui all’art. 85 d. Igs. n. 150 del 2022 tempestivamente entro il termine previsto; il che esime dal dilungarsi per rimarcare che nella sp vi è stata costituzione di parte civile della stessa società, non revocata (Sez. 1, n. 26 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286741 – 01);
considerato che il secondo motivo – con cui si adduce la violazione della legge penale ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha cons preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 2712 – 01), negando la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento e richiamando i ogni caso i suoi precedenti penali; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato i questa sede per il tramite della prospettazione, per vero generica, di elementi da apprezzare a fine;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.