Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 705 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 705 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PORTO EMPEDOCLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME NOME ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 4 marzo 2025 ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 22 settembre 2022 che, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di concorso continuato in furto di acqua sottraendola alla RAGIONE_SOCIALE in conseguenza condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di giustizia.
L’imputato si affida a tre motivi con i quali denuncia 1) il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.; 2) il travisamento della prova ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e 3) la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
La parte civile ha depositato conclusioni scritte.
L’impugnazione è manifestamente infondata, per le seguenti ragioni.
La prima censura, sotto l’egida del vizio di motivazione, in realtà censura la valutazione del compendio probatorio sollecitandone di fatto una rivisitazione, giudizio prettamente di merito che non può essere sindacato in sede di legittimità.
La pronunzia di appello per converso è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I giudici di merito, invero, hanno ripercorso i fatti oggetto del giudizio, motivando logicamente circa le emergenze istruttorie e le conseguenze da trarsi e confutando gli argomenti difensivi, sino a giungere alla conferma della valutazione del Tribunale circa l’an della responsabilità.
La seconda censura che deduce il travisamento della prova é inammissibile.
Ed invero il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).
Nella specie, dalla lettura del ricorso si evince che l’asserita distorsione riguarderebbe non già il dato probatorio bensì la valutazione del medesimo.
Il terzo motivo é inammissibile in quanto la censura nel contestare la sussistenza del reato contestato é generica.
Per converso, la sentenza impugnata ha puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del collegamento abusivo alla rete idrica ed alla riferibilità sogget della condotta all’imputato.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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