Ricorso Inammissibile per Tentato Furto: L’Importanza di Motivi Specifici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Questo caso, riguardante un tentato furto aggravato, offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna, confermata sia in primo grado che in appello, di una donna per il reato di tentato furto aggravato. L’imputata aveva presentato ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità e, in particolare, la sussistenza di un concorso di persone nel reato, come previsto dall’art. 110 del codice penale.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la donna aveva pienamente partecipato all’azione predatoria. Un elemento chiave a sostegno dell’accusa è stato il ritrovamento, in suo possesso, di una cosiddetta “borsa schermante”, uno strumento appositamente preparato per neutralizzare i sistemi antitaccheggio dei negozi e facilitare i furti.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno evidenziato come le doglianze della ricorrente non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello.
Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione di critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise, senza indicare con precisione le presunte violazioni di legge o i vizi logici nel ragionamento del giudice precedente. In questo caso, i motivi sono stati giudicati non specifici ma solo apparenti, incapaci di innescare un reale controllo di legittimità sulla decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni principali:
1. Mancanza di specificità: I motivi erano una mera riproposizione di quelli d’appello, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Questo trasforma il ricorso in un atto apparente, che non adempie alla sua funzione tipica.
2. Manifesta infondatezza: Le ragioni addotte erano palesemente infondate alla luce della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La partecipazione piena dell’imputata all’azione criminale era stata adeguatamente provata, in particolare dal possesso della borsa schermante, che dimostrava un chiaro intento predatorio e l’adozione di un piano preordinato.
Conclusioni
La decisione in esame sottolinea un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento. Comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e capaci di evidenziare un vizio concreto nella decisione che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte di Appello. Mancava una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, rendendo i motivi non specifici ma solo apparenti.
Quale prova è stata considerata decisiva per confermare il coinvolgimento dell’imputata?
La prova decisiva è stata il fatto che l’imputata è stata sorpresa in possesso di una ‘borsa schermante’, uno strumento utilizzato specificamente per i furti al fine di impedire l’attivazione dei sistemi antitaccheggio, dimostrando la sua piena partecipazione all’azione predatoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato fur aggravato;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento della sussistenza di un concorso materiale o morale idoneo a integrare gli estremi di cui all’art. 110 cod. pen., sono inammissibili perché fondati su motiv che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfn pag. 5). Essi si rivelano, quindi, non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01); si tratta di ragioni anche manifestamente infondate alla luce della ricostruzione della vicenda di cui dà adeguatamente atto la sentenza (l’imputata ha preso parte pienamente all’azione predatoria, venendo sorpresa in possesso di una borsa “schermante”, utilizzata per i furti al fine di impedire l’azionamento del sistema antitaccheggio);
3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024.