Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Furto Aggravato
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10047 del 2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare alla conferma di una condanna penale, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Il caso riguarda tre individui condannati per furto aggravato, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i rigorosi requisiti di specificità richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso: Il Furto Aggravato e la Condanna
Tre soggetti sono stati condannati in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato. La condotta contestata riguardava la sottrazione di beni, resa più grave da diverse circostanze, tra cui quella prevista dall’art. 625, n. 7-bis del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su componenti di infrastrutture destinate all’erogazione di energia. Insoddisfatti della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che confermava la loro responsabilità penale, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I ricorrenti hanno basato il loro appello su due motivi principali, entrambi rivolti a criticare la motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le loro argomentazioni, giudicandole inammissibili.
La Genericità dei Motivi
Il primo motivo di ricorso lamentava un vizio di motivazione riguardo alla responsabilità penale e alla condizione di procedibilità del reato. La Corte ha osservato che tali doglianze non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Questa mancanza di specificità ha reso il motivo solo apparentemente critico e, di fatto, inidoneo a innescare una nuova valutazione.
L’Aggravante Speciale e il ricorso inammissibile
Sulla questione della procedibilità, il motivo è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato che la contestazione della circostanza aggravante del furto su infrastrutture energetiche (art. 625 n. 7-bis c.p.) rende il reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere esercitata indipendentemente dalla volontà della persona offesa. La sussistenza di tale aggravante era, secondo la Corte, congruamente motivata e chiaramente descritta nel capo d’imputazione, rendendo sterile ogni discussione sulla necessità di una querela.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due principi cardine del processo penale. In primo luogo, la non specificità dei motivi. L’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte, senza individuare vizi specifici nella decisione di secondo grado, equivale a chiedere un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
In secondo luogo, la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, come quella sulla procedibilità e sulla sussistenza delle aggravanti. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adempiuto al proprio onere argomentativo in modo adeguato, facendo riferimento agli elementi decisivi emersi nel processo. Pertanto, i ricorsi sono stati giudicati privi di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Come conseguenza diretta, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato alla presentazione di critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata. La mera riproposizione di difese generiche o la contestazione di aspetti giuridicamente pacifici, come la procedibilità d’ufficio in presenza di specifiche aggravanti, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente onere economico per i ricorrenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e costituivano una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Perché l’eccezione sulla procedibilità del reato è stata respinta?
L’eccezione è stata respinta perché ai ricorrenti era contestata la circostanza aggravante del furto su infrastrutture destinate all’erogazione di energia (art. 625 n. 7-bis c.p.). Questa aggravante rende il reato di furto procedibile d’ufficio, eliminando la necessità di una querela da parte della persona offesa.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono disgiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 15 marzo 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Brindisi per il concorso nel delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.nn.2,5,7bis cod. pen.;
-Considerato che il primo motivo (comune) – con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità degli imputati e alla condizione di procedibilità- è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; sulla improcedibilità in particolare, il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n.7 bis cod. pen., rende il reato procedibile d’ufficio e la sua sussistenza è congruamente motivata in fatto nella sentenza impugnata, nonché chiaramente descritta nella imputazione ( ” infrastruttura destinata alla erogazione di energia”);
-Rilevato che il secondo e ultimo motivo (comune) – con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva e delle circostanze aggravanti- è manifestamente infondato perché nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
-Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024 Il coiThliere,estensore GLYPH
Il Presidente