Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello Non Superano il Vaglio della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi e sui requisiti di ammissibilità. Il caso riguarda una condanna per furto aggravato e dimostra come la specificità dei motivi e la corretta interpretazione delle norme sulla procedibilità siano cruciali per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello, la quale aveva confermato la sua condanna in primo grado per il reato di furto aggravato. L’aggravante contestata era quella prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale, relativa al fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali:
1. Mancanza della condizione di procedibilità: Il ricorrente sosteneva che il procedimento non avrebbe dovuto avere luogo per l’assenza di una querela, ritenuta necessaria per procedere.
2. Carenza di motivazione sull’attribuzione del reato: Il secondo motivo criticava la sentenza d’appello per una presunta assenza di motivazione riguardo al riconoscimento della sua colpevolezza come autore del furto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi attenta di entrambi i motivi presentati, evidenziandone le debolezze sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.
Le Motivazioni
Analisi del Primo Motivo: la Procedibilità d’Ufficio
La Corte ha giudicato il primo motivo “manifestamente infondato”. I giudici hanno chiarito che la presenza della circostanza aggravante del furto su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, n. 7, c.p.) è decisiva. Secondo l’ultimo comma dell’art. 624 del codice penale, quando ricorre tale aggravante, il delitto di furto diventa procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale viene esercitata direttamente dallo Stato, senza la necessità di una querela da parte della persona offesa. Di conseguenza, la doglianza del ricorrente era basata su un presupposto giuridico errato.
Analisi del Secondo Motivo: la Genericità dell’Impugnazione
Il secondo motivo è stato ritenuto “generico per indeterminatezza”. La Corte ha spiegato che il ricorrente non aveva rispettato i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. In pratica, la critica alla motivazione della sentenza d’appello era stata formulata in modo vago, senza indicare gli elementi specifici su cui si basava la censura. Una motivazione logicamente corretta della Corte d’Appello non può essere contestata con affermazioni generiche. Un ricorso efficace deve consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della decisione che si contestano. In assenza di tale specificità, il motivo diventa inammissibile perché si traduce in una richiesta di riesame dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, la qualificazione giuridica del reato e delle sue aggravanti determina le condizioni di procedibilità; nel caso del furto aggravato su beni pubblici, si procede sempre d’ufficio. In secondo luogo, un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, che non dialogano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende serve come monito sull’importanza di redigere impugnazioni precise, pertinenti e fondate su solide argomentazioni giuridiche.
Quando un furto diventa procedibile d’ufficio secondo questa ordinanza?
Un furto diventa procedibile d’ufficio quando sussiste la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale, ovvero quando il fatto è commesso su cose destinate a un pubblico servizio.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere considerato generico?
Un motivo è considerato generico quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., ovvero non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura e non consente al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11403 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 10/12/1957
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato in quanto il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen, relativo alla perpetrazione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, determina, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen., la procedibilità di ufficio;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l’assenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell’imputato come autore del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; e si palesa, comunque, versato in fatto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.