Ricorso Inammissibile per Furto Aggravato: Quando le Motivazioni sono Troppo Generiche
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non limitarsi a censure generiche. Il caso in esame ha portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile per un imputato condannato per furto aggravato e tentato furto, offrendo spunti importanti sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione e sull’applicazione delle circostanze aggravanti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per i delitti di furto e tentato furto, aggravati da specifiche circostanze, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha contestato la sentenza di secondo grado sotto due profili principali:
1. Errata applicazione delle aggravanti: Si denunciava una scorretta valutazione da parte dei giudici di merito riguardo alla sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale, in particolare quelle relative all’uso di violenza sulle cose (danneggiamento della recinzione del fondo) e al furto di beni esposti per necessità alla pubblica fede.
2. Mancata applicazione della non punibilità: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Questa decisione si basa su una valutazione precisa dei motivi presentati, ritenuti inadeguati a mettere in discussione la logicità e la correttezza della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziandone la debolezza.
* Sull’aggravante del danneggiamento: I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse chiaramente fondato la sussistenza della prima aggravante sul danneggiamento della recinzione del fondo in cui è stato commesso il furto. Il ricorso, su questo punto, non ha mosso censure specifiche e concrete, limitandosi a una contestazione generale e quindi inefficace.
* Sull’aggravante della pubblica fede: Anche per la seconda aggravante, la Corte ha rilevato la natura generica e addirittura “ipotetica” delle censure. L’impugnazione non ha fornito elementi concreti per smentire la valutazione dei giudici di merito, secondo cui i beni sottratti erano effettivamente esposti alla pubblica fede.
* Sulla causa di non punibilità: Riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha evidenziato un ostacolo insormontabile: la pena minima prevista per il delitto di furto consumato, così come contestato e aggravato (anche ai sensi dell’art. 61, n. 5 c.p.), non consentiva l’applicazione di tale beneficio. Inoltre, anche su questo punto, il ricorso si è affidato a “enunciati del tutto generici”, senza un’argomentazione solida.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione conferma che l’accesso al giudizio di legittimità richiede un elevato grado di specificità. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici che la inficiano, attraverso argomentazioni pertinenti e concrete. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un ricorso privo dei requisiti minimi di fondatezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione manifestamente infondati e generici. Le censure non contestavano efficacemente le ragioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a enunciazioni generali e ipotetiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha stabilito che la causa di non punibilità non poteva essere applicata perché la pena minima prevista per il reato di furto, aggravato come nel caso specifico, superava i limiti edittali entro i quali la legge consente l’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6715 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6715 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 08/07/1954
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna ger i delitti aggravati di furto e tentato furto;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denunciano l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui al 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e generico poiché:
contrariamente a quanto assertivamente dedotto, la Corte territoriale ha fondato la sussistenza della prima aggravante sul danneggiamento della recinzione del fondo de quo e l’impugnazione non contiene effettive censure al riguardo;
a proposito della seconda circostanza aggravante, il ricorso muove censure del tutto generiche, ed anzi ipotetiche, in ordine alla commissione dei fatti su cose esposte alla pubblica fede ex art.
con riferimento alla mancata applicazione della menzionata causa di non punibilità, al di là del fatto che la pena minima posta per il delitto di furto consumato, come esposto aggravato (pure 61, comma 1, n. 5, cod. pen., senza alcuna censura su tale ultimo punto), non ne consente l’applicazione, l’impugnazione in parte qua si affida a enunciati del tutto generici;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.