Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di una Fuga e un Appello Generico
L’esito di un processo non dipende solo dai fatti, ma anche dal modo in cui le argomentazioni legali vengono presentate. Un ricorso inammissibile può avere conseguenze economiche significative per chi lo propone, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso analizzato riguarda un automobilista che, dopo essere fuggito a un controllo delle forze dell’ordine, ha presentato un ricorso giudicato troppo vago, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione.
I Fatti del Caso
I fatti traggono origine da un intervento delle forze dell’ordine richiesto per presunte condotte persecutorie. L’individuo segnalato, alla vista dei Carabinieri, si dava alla fuga alla guida del suo veicolo. Per questa condotta, veniva condannato in Corte d’Appello. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sostenendo di non essere stato consapevole dell’obbligo di fermarsi. Tuttavia, le accuse relative alle condotte persecutorie erano state nel frattempo archiviate a seguito della remissione tacita della querela da parte della persona offesa.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’unico motivo presentato dal ricorrente fosse affetto da “genericità”. In altre parole, le argomentazioni difensive non erano sufficientemente specifiche per contestare la ricostruzione dettagliata e puntuale dei fatti operata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già ampiamente motivato la sussistenza del reato, evidenziando le “modalità imprudenti della condotta di guida” tenuta durante la fuga e la chiara volontà di sottrarsi al controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel concetto di genericità del ricorso. La Corte ha stabilito che la difesa non ha fornito elementi concreti per smontare la tesi accusatoria, limitandosi a riproporre una versione dei fatti già smentita nel grado di giudizio precedente. I giudici hanno sottolineato come la fuga fosse palesemente correlata alla richiesta di intervento iniziale dei Carabinieri, rendendo poco credibile la tesi della “inconsapevolezza dell’obbligo di fermarsi”.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è l’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma prevede che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile sia condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente determinata in 3.000 euro.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico e pertinente. Presentare un appello basato su argomentazioni vaghe o già respinte, senza nuovi e solidi elementi, non solo è inutile, ma è anche controproducente. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una semplice formalità, ma comporta sanzioni economiche dirette a carico del ricorrente. Questo caso serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva ben ponderata e sull’onere di contestare in modo puntuale e motivato le decisioni dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contestavano in modo specifico la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti e le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
La remissione della querela per le condotte persecutorie ha influito sulla decisione?
No, sebbene le accuse di atti persecutori siano state archiviate per remissione della querela, la Corte ha considerato la fuga come un fatto collegato a quella situazione. Ciò ha rafforzato la convinzione che l’imputato si stesse sottraendo volontariamente a un controllo, indebolendo la sua tesi difensiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 474 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CHIOGGIA il 22/08/1995
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dalla Corte di appello di Venezia, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte abbia congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell’ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della inconsapevolezza dell’obbligo di fermarsi, essendo, peraltro, la sua fuga correlata anche alle condotte persecutorie denunciate dalla persona che aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri, e che sono state dichiarate improcedibili per remissione tacita della querela;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
Il Consi liere estensore
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Il Presidente