Ricorso Inammissibile: Quando la Fuga Diventa Resistenza a Pubblico Ufficiale
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulla corretta interpretazione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna di un giovane che, per sottrarsi a un controllo, aveva messo in atto una fuga pericolosa. Analizziamo i principi giuridici che hanno guidato questa decisione.
I Fatti del Caso
Un giovane veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). La condanna scaturiva dalla sua condotta: per evitare un controllo di polizia, si era dato alla fuga, guidando in modo pericoloso e causando danni. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di ricorso inammissibile
L’imputato basava le sue difese su tre argomenti principali:
1. La Capacità di Intendere e di Volere
Si contestava la mancata disposizione di una perizia psichiatrica per accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto, a causa di un presunto disturbo della personalità.
2. L’Inidoneità della Fuga a Costituire Minaccia
Secondo la difesa, la semplice fuga non avrebbe integrato l’elemento oggettivo della minaccia richiesto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale.
3. L’Assenza di Volontà di Danneggiare
Infine, si sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo del reato di danneggiamento, ovvero l’intenzione di causare un danno.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, giudicando il ricorso manifestamente infondato e, in parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. Per questo motivo il ricorso inammissibile è stato rigettato.
Sulla richiesta di perizia psichiatrica, i giudici hanno osservato che la questione era stata correttamente valutata in appello, dove si era evidenziata non solo l’assenza di una specifica richiesta in quella sede, ma anche la mancanza di un nesso concreto tra il disturbo della personalità e la condotta incriminata. Un disturbo, di per sé, non esclude automaticamente la capacità di intendere e di volere.
In merito al reato di resistenza, la Corte ha ribadito che la fuga non è penalmente irrilevante quando, per le sue modalità, si traduce in una condotta pericolosa per l’incolumità pubblica e per quella degli agenti. In tal caso, la fuga diventa una forma di minaccia idonea a ostacolare l’attività dei pubblici ufficiali. La motivazione della Corte d’Appello su questo punto è stata giudicata logica, coerente e puntuale.
Infine, per quanto riguarda il danneggiamento, la Cassazione ha ritenuto che la volontà di danneggiare (dolo) fosse stata correttamente desunta dalla consapevole scelta dell’imputato di sottrarsi al controllo con manovre rischiose. Chi decide di fuggire in quel modo accetta il rischio che dalla propria condotta derivino dei danni, dimostrando così l’elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma alcuni importanti principi. Innanzitutto, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e respinte. È necessario evidenziare vizi di legge o di motivazione specifici e non generici. In secondo luogo, la pericolosità concreta della condotta di fuga è l’elemento chiave per qualificarla come resistenza a pubblico ufficiale. Infine, la volontà di compiere un reato può essere dimostrata anche attraverso l’accettazione del rischio che un certo evento si verifichi come conseguenza della propria azione illecita (dolo eventuale). La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità.
Una semplice fuga da un controllo di polizia costituisce sempre reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, non sempre. Secondo la Corte, la fuga integra il reato di resistenza (art. 337 c.p.) quando le sue modalità sono tali da creare un concreto pericolo per l’incolumità pubblica o per quella degli agenti, configurando così una minaccia idonea a ostacolare l’atto d’ufficio.
È possibile chiedere una perizia psichiatrica per la prima volta in Cassazione per dimostrare l’incapacità di intendere e di volere?
No. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproponeva censure già respinte e, soprattutto, perché la richiesta non era stata specificamente avanzata nel giudizio di appello. Inoltre, è necessario dimostrare un nesso concreto tra il presunto disturbo e la condotta criminale.
Se durante una fuga danneggio un bene, sono automaticamente responsabile per il reato di danneggiamento?
Nel caso esaminato, la Corte ha confermato che la volontà di danneggiare (elemento soggettivo) può essere desunta dalla consapevole scelta di sottrarsi al controllo di polizia con manovre pericolose. Scegliendo di fuggire in quel modo, l’imputato ha accettato il rischio di causare danni, dimostrando così l’intenzione richiesta per il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità e, in particolare, alla negata perizia psichiatrica volta all’accertamento della capacità di intendere e di volere del ricorrente, risultano manifestamente infondati e comunque riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha valorizzato l’assenza di una specifica richiesta nel giudizio di secondo grado, nonché la mancanza di un nesso concreto fra le condotta incriminata e il disturbo della personalità del ricorrente (si vedano pagg. 3-6 della sentenza impugnata);
Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, concernenti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen. per inidoneità minatoria della condotta di fuga, sono oltre che manifestamente infondati, anche riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla pericolosità della condotta per la incolumità pubblica e per quella degli agenti (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata);
Considerato che il quinto e il sesto motivo di ricorso, relativi alla violazione , n di legge e al vizio di motivazione per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 635 co. 2 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale oltre che manifestamente infondati, dal momento che i giudici d’appello hanno adeguatamente motivato ritenendo dimostrata la volontà di danneggiare alla luce della consapevole scelta del ricorrente di sottrarsi ai controlli di polizia (si veda pag. 7 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025