Ricorso inammissibile: quando la difesa non supera il vaglio della Cassazione
Nel complesso sistema della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un esito molto comune: il ricorso inammissibile. Questo provvedimento chiarisce perché argomentazioni generiche o meramente ripetitive non possono trovare accoglimento, soprattutto quando si contestano valutazioni di fatto già consolidate nei gradi precedenti. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per una condotta di guida estremamente pericolosa durante un tentativo di fuga.
I fatti del caso: la fuga e l’inseguimento
La vicenda processuale ha origine da un episodio di resistenza a pubblico ufficiale, manifestatosi attraverso una fuga ad alta velocità. L’imputato, alla guida di un veicolo, si era sottratto a un controllo intraprendendo manovre pericolose per un lungo tratto, dando vita a un prolungato inseguimento. La Corte d’Appello aveva confermato la sua colpevolezza, basando la decisione sulle specifiche modalità della fuga, sulla durata dell’inseguimento e sulla pericolosità delle manovre effettuate, ritenendole elementi integranti del reato contestato.
I motivi del ricorso: una difesa basata sui fatti
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione affidandosi a due principali motivi:
1. Illogicità della motivazione e diversa qualificazione del fatto: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione dei fatti, proponendo una ricostruzione alternativa della dinamica che, a suo dire, avrebbe dovuto portare a una qualificazione giuridica diversa e meno grave della condotta.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il ricorrente lamentava il diniego delle attenuanti generiche, sottolineando il proprio stato di incensuratezza come elemento che avrebbe dovuto indurre i giudici a una valutazione più mite.
La decisione sul ricorso inammissibile della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove ridiscutere la ricostruzione dei fatti.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare. In primo luogo, i motivi proposti sono stati definiti generici e manifestamente infondati. Il tentativo di introdurre una diversa ricostruzione dei fatti si scontra con il consolidato accertamento della Corte d’Appello, la cui motivazione è stata giudicata logica e coerente. Le specifiche modalità della fuga (lunga durata, alta velocità, manovre pericolose) erano state correttamente valutate come elementi costitutivi del reato.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la sola incensuratezza non è sufficiente per ottenere automaticamente una riduzione di pena. La concessione di tali attenuanti richiede la presenza di elementi positivamente valutabili, che nel caso di specie erano assenti. La decisione della Corte d’Appello di negarle era, quindi, sorretta da una congrua motivazione.
Di conseguenza, la Corte ha qualificato entrambi i motivi come meramente reiterativi e oppositivi, incapaci di evidenziare vizi di legittimità nella sentenza impugnata. L’esito è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione procedurale: un ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può limitarsi a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito. Quando le argomentazioni sono generiche, ripetitive o mirano a una nuova valutazione delle prove, il rischio di un ricorso inammissibile è altissimo. Oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione proposta senza validi presupposti giuridici.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte o contestano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito senza sollevare questioni di diritto.
Avere la fedina penale pulita garantisce le attenuanti generiche?
No, la decisione chiarisce che la sola incensuratezza (fedina penale pulita) non è di per sé sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di ulteriori elementi positivamente valutabili che giustifichino una riduzione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME s inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto articolati in fatto e meram oppositivi a fronte di una motivazione lineare e logica;
rilevato che il primo motivo è meramente reiterativo e non consentito, in quanto denunciata illogicità della motivazione e la diversa qualificazione della condotta si fondan una diversa ricostruzione del fatto, smentita in sentenza in base alle specifiche modalità tentativo di fuga, alla lunga durata dell’inseguimento e alle pericolose manovre poste in ess ad alta velocità (pag.3), correttamente ritenute integranti il reato contestato;
rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, risultan sorretto da congrua motivazione il diniego delle attenuanti generiche sorretto da congr motivazione, non essendo sufficiente l’incensuratezza né sussistenti elementi positivamente valutabili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presid nl:e