Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38536 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 13 settembre 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente decisione del giorno 3 marzo 2022 con cui il G.U.P del Tribunale di Marsala aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed € 8.400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che per l’annullamento di predetta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di attribuire al prevenuto lo stupefacente sequestrato nel veicolo guidato da questo;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della fattispecie di cui all’art 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990;
che con il terzo motivo deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento all’esclusione dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen invocata relativamente all’imputazione per il reato di resistenza;
che con il quarto motivo il ricorrente deduceva la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena inflitta anche alla luce degl aumenti operati in ragione dell’applicazione del regime della continuazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, correttamente h attribuito al prevenuto la titolarità dello stupefacente rinvenuto nella s vettura traendone il convincimento dalla circostanza che questo non ha riferito nulla relativamente al fatto che, superato il posto di blocco, il passeggero dell sua vettura, del quale il ricorrente nontrnito alcun elemento identificativo, sia dato ad una fuga solitaria, di tal ché tale ricostruzione risulta priv riscontro;
che il secondo motivo di impugnazione è del pari manifestamente infondato in quanto la Corte siciliana ha escluso la qualificazione del fatto nell’ambito dell fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla quantità non esigua di stupefacente sequestrato al prevenuto ed alle modalità dell’arresto, caratterizzato da una rocambolesca fuga dagli operanti alla vista del posto di blocco, le quali circostanze impediscono di ricondurre il fatto nell’ambito della lieve entità;
che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto i Giudici del merito hanno correttamente escluso la ricorrenza dell’invocata esimente di cui all’art. 54 cod. pen. riscontrando, con valutazione non evidentemente illogica, l’assenza dei rigorosi requisiti richiesti dall’ordinamento per la sua applicazione primo tra tutti la necessità della condotta consistita nella fuga con le modalit descritte nel capo di imputazione atte a generare un’evidente situazione di pericolo;
che il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente escluso la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche ed ha misurato la dosimetria della sanzione da irrogare dando rilievo alle modalità con cui è avvenuto l’arresto del prevenuto ed all’assenza di elementi valutabili positivamente;
Che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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