Ricorso Inammissibile: Quando la Fuga in Auto Porta a una Condanna Definitiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spaccato chiaro sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità, confermando come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma aggravi la posizione del condannato con ulteriori sanzioni economiche. Il caso riguarda una condotta di guida estremamente pericolosa, qualificata come una violenta opposizione, e il tentativo di ottenere una revisione del giudizio davanti alla Suprema Corte.
I Fatti: Una Fuga Pericolosa nel Traffico Cittadino
La vicenda processuale trae origine da una condotta gravemente imprudente tenuta da un automobilista. Quest’ultimo, per sottrarsi a un controllo, si dava alla fuga a velocità sostenuta, compiendo manovre che mettevano a serio repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada. In particolare, la Corte d’Appello aveva evidenziato come il soggetto avesse guidato in modo tale da avvicinarsi pericolosamente a marciapiedi e aree pedonali, manifestando un totale disprezzo per l’incolumità altrui. A seguito della condanna nel giudizio di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le sue Conseguenze
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con due conseguenze dirette e onerose per l’imputato: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che giudica la corretta applicazione della legge.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi, corrispondenti ai motivi di ricorso presentati dalla difesa.
Il primo motivo, con cui si contestava la valutazione della condotta, è stato liquidato come “generico e manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione completa e logica, descrivendo in dettaglio la “violenta condotta oppositiva” e il pericolo concreto creato.
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato parimenti respinto. La Corte ha chiarito che tale richiesta sollecitava un “diverso giudizio di merito”, ovvero una nuova valutazione delle circostanze fattuali, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva già giustificato il diniego sulla base di elementi concreti: l’assenza di aspetti positivamente valutabili e, soprattutto, i “plurimi precedenti” penali del soggetto, che delineavano un profilo di non meritevolezza del beneficio.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge (violazione di norme o vizi di motivazione) e non può trasformarsi in un appello mascherato per ridiscutere i fatti già accertati nei gradi di merito. Quando i motivi sono generici o mirano a una rivalutazione delle prove, il risultato è un ricorso inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’applicazione di sanzioni pecuniarie che fungono da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Questa decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente solidi, incentrati esclusivamente su questioni di diritto.
Per quale motivo il primo motivo di ricorso è stato respinto?
La Corte lo ha ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva già adeguatamente descritto la condotta violenta e pericolosa dell’imputato, consistente in una fuga a elevata velocità con manovre rischiose.
Perché la Cassazione non ha valutato la richiesta di concedere le attenuanti generiche?
Perché tale richiesta mirava a un “diverso giudizio di merito”, ovvero a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che il diniego era già stato giustificato in appello per la mancanza di elementi positivi e i numerosi precedenti dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, a causa dei profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte dato conto di una violenta condotta oppositiva, consistita nella fuga a velocità elevata, accompagnata da manovre tali da mettere in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, come l’avvicinarsi a marciapiedi ed aree pedonali;
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, avendo la Corte giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili e comunque in ragione dei plurimi precedenti;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prsiente