Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Frode all’Esame della Patente
L’evoluzione tecnologica offre nuove opportunità, ma anche nuove frontiere per le condotte illecite. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha portato a un’importante ordinanza su un tentativo di frode durante l’esame per la patente di guida, culminato in un ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti cruciali sulla genericità dei motivi di appello e sull’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando la frode è commessa con particolare ingegnosità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Pesaro e parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Ancona. L’imputato era stato riconosciuto colpevole, in concorso con altri, del reato previsto dalla Legge n. 475 del 1925, per aver fraudolentemente superato l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. Il fatto, avvenuto a Pesaro nel maggio 2019, era stato caratterizzato dall’uso di sofisticati strumenti elettronici.
La Corte d’Appello aveva ridotto la pena a sei mesi di reclusione, escludendo l’aggravante della recidiva, ma confermando la colpevolezza. Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione su due fronti: il rigetto di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore e la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale sulla particolare tenuità del fatto.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi presentati. La Corte ha osservato come l’impugnazione non si sia confrontata adeguatamente con le solide argomentazioni della sentenza di secondo grado.
In particolare, i giudici hanno evidenziato che la questione del legittimo impedimento era già stata trattata in modo esauriente, sottolineando l’intempestività della richiesta e la mancata prova dell’impossibilità di nominare un sostituto. Questo aspetto procedurale è fondamentale: non basta addurre un impedimento, ma occorre motivare perché esso sia insuperabile.
Le Motivazioni: Perché la Frode Tecnologica non è di ‘Particolare Tenuità’
Il punto centrale della decisione riguarda l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Appello aveva negato questo beneficio motivando che la condotta dell’imputato non poteva essere considerata di ‘minima offensività’.
La Cassazione ha pienamente condiviso questa valutazione, ponendo l’accento sulla “singolare ingegnosità” dimostrata nell’impiego degli strumenti elettronici per superare l’esame. L’uso di tecnologia avanzata per eludere i controlli non è un dettaglio trascurabile, ma un elemento che qualifica la condotta, aumentandone il disvalore penale. Secondo la Corte, una tale pianificazione e attuazione escludono a priori la possibilità di considerare il fatto come ‘tenue’. La frode, così architettata, rivela una capacità a delinquere e un’offensività che meritano una risposta sanzionatoria.
Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
L’ordinanza della Cassazione ribadisce due principi fondamentali. Dal punto di vista processuale, un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di impugnazione generici, che non dialogano criticamente con la decisione impugnata. È un monito per i difensori sull’importanza di redigere atti specifici e pertinenti. Dal punto di vista sostanziale, la decisione chiarisce che l’uso di tecnologia e di particolare astuzia in una condotta illecita aggrava la sua valutazione, rendendo impraticabile la via della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La giustizia penale, quindi, adatta le sue valutazioni alla complessità delle frodi moderne, inviando un messaggio chiaro: l’ingegno criminale non sarà trattato con leggerezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché il motivo di ricorso era del tutto generico e non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni dettagliate presenti nella sentenza della Corte d’Appello.
È possibile applicare la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ a una frode in un esame?
Secondo questa ordinanza, no, qualora la frode sia commessa con ‘singolare ingegnosità’ e l’uso di strumenti elettronici. Tali modalità, secondo la Corte, dimostrano un’offensività superiore a quella minima richiesta per l’applicazione di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 22 settembre 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesano del 17 maggio 2021, h ridotto a mesi 6 di reclusione, esclusa la recidiva, la pena inflitta ad NOME, r colpevole del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, f commesso in Pesaro il 21 maggio 2019.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione s riferimento al rigetto dell’istanza di legittimo impedimento, sia in relazione alla m applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto del tutto generico, non confrontandosi l’impugnazione con le pertinenti argomentazioni dell sentenza impugnata, riferite tanto alla legittimità del rigetto da parte del primo giudic richiesta di rinvio del difensore, di cui è stata ribadita l’intempestività e la carenza argome circa l’impossibilità di nominare sostituti processuali e circa le ragioni della necessi presenza nel diverso processo, quanto all’esclusione della minima offensività del fatto, connot dalla singolare ingegnosità mostrata dall’imputato nell’impiego degli strumenti elettro adoperati per il fraudolento superamento dell’esame per il rilascio della patente di guida.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024
Ilqsiglire estensore
Il Presidente