Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4437 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4437 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 luglio 2024, la Corte d’appello di Napoli ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la decisione di primo grado, che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del concorso nel delitto di cui all’art. 640 ter cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 II motivo unico di ricorso lamenta vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che, sulla carta prepagata “Superflash”, intestata all’imputato, potesse essere accreditato un importo pari a euro 10.000, là dove, già con atto d’appello, si era rimarcato come quella tipologica di carta non consentisse operazioni di accredito per un importo siffatto. La difesa si duole, inoltre, sia della mancata dimostrazione della riconducibilità dell’indirizzo IP all’imputato sia della mancata considerazione dell’ammissione di responsabilità, da parte dell’istituto bancario, che disponeva la restituzione dell’importo alla persona offesa, oltre a bloccare la carta stessa. Si lamenta, infine, la mancata riqualificazione del fatto contestato nella cornice normativa prevista dall’art. 494 cod. pen.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.
Nell’interesse del ricorrente è stata depositata memoria di replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
L’unico motivo oggetto di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico, omettendo la difesa di confrontarsi effettivamente con la motivazione dell’impugnata sentenza (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708 – 01).
Nel prospettare questioni versate in fatto, la difesa reitera le medesime doglianze già disattese dalla Corte territoriale, con motivazione logica e affatto scevra esente dai lamentati vizi. In particolare, la gravata sentenza ha adeguatamente puntualizzato le caratteristiche del tipo di carta bancaria, l’intestazione della medesima in capo al ricorrente, nonché le persuasive ragioni che portavano i giudici di merito a non dubitare che, al dato dell’intestazione formale della carta, corrispondesse quello della disponibilità esclusiva della medesima in capo al ricorrente. In particolare, si è evidenziata, in motivazione (v. p. 4), la mancanza di denunce di furto o smarrimento.
A fronte di siffatte ragioni, la doglianza si caratterizza per l’argomentare meramente contestativo, là dove la difesa torna insistere, in maniera del tutto generica e aspecifica, sulla tipologia di carta utilizzata dal ricorrente e sul limite di importo ricaricabile sulla carta di cui in imputazione, senza introdurre contenuti in grado di incrinare la logicità della motivazione. Con ciò, la difesa non considera che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex plur., Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507 – 01), dovendo la Corte limitare la propria valutazione al controllo sull’intrinseca razionalità della motivazione e sull’idoneità della stessa a rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.
Del pari, reiterative e versate in fatto sono le notazioni circa la mancata verifica della riconducibilità dell’indirizzo cd. “IP” all’imputato e “mancato accertamento relativo al soggetto responsabile dell’invio, alla parte offesa, dello strumento di contatto, con l’invito a utilizzare il link”: a fronte di un compendio indiziario fortemente connotato da gravità, concordanza e precisione, correttamente evidenziato nelle due sentenze conformi, in cui si è adeguatamente chiarito che l’imputato fosse il solo abilitato a operare sulla propria carta (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023, L., Rv. 285077 – 01, per il principio, enunciato in relazione a fattispecie di casi di diffamazione a mezzo internet, ma estensibile caso di specie, secondo cui, anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei “post”, è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali, tra gli altri, l’assenza di denuncia di “furto di identità” da part
dell’intestatario del “profilo”), la motivazione ha coerentemente affermato la responsabilità penale dell’imputato, valorizzando logicamente – senza per ciò stesso invertire l’onere della prova – l’assenza di alternative e plausibili giustificazioni fornite dall’imputato, utili a confutare l’assunto accusatorio.
Da quanto fin qui osservato, consegue l’inammissibilità dell’eccezione relativa alla riqualificazione del reato imputato in quello previsto dall’art. 494 cod. pen., stante la diversità degli elementi costitutivi dell’ascritto reato rispetto al delitto sostituzione di persona (come, del resto, risulta evidente dalle decisioni indicate dal ricorrente stesso nel motivo in esame: cfr. Sez. 5, n. 42572 del 22/06/2018, D., Rv. 274008 – 01). Nel caso di specie, infatti, l’imputato non si sostituiva ad alcuno, carpendo bensì fraudolentemente, tramite invio di sms, i codici di accesso al conto della vittima, per poi accreditare sulla propria carta bancaria la somma predetta.
Per le ragioni illustrate e nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva, il Collegio ritiene che il ricorso debba dichiararsi inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente