Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40811 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sent della Corte di Appello di Milano del 21/11/2022, che aveva confermato l sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per i r di cui ai capi A (artt.110, 642 comma 2 cod. pen., per avere denunciato sinistro stradale mai accaduto) e B (artt. 110, 61 n.2, 476 e 482 cod. pen., per avere formato falsi certificati medici).
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte territoriale era incor violazione di legge, atteso che l’assunzione delle testimonianze richieste difesa del ricorrente con i motivi di appello atteneva a prove preesisten emissione della sentenza di primo grado; vi era stata mancanza assoluta motivazione in ordine alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimen procedere all’audizione dei testi COGNOME COGNOMEunico soggetto che av proceduto nella quasi immediatezza all’ispezione dei veicoli coinvolti nel sini e NOME (medico la cui sottoscrizione appariva sui certificati medici)
1.2 Il difensore rileva inoltre che l’illogicità della motivazio conseguenza della omessa disamina della richiesta di riapertura dell’istrut dibattimentale: i giudici di appello avevano affermato che appariva inverosim che l’autovettura potesse essere funzionante a seguito del controllo operato carabinieri a fronte delle condizioni dell’autovettura descritte dal assicurativo, giungendo a tale conclusione da una loro soggettiva deduzione fronte della sola verifica informatica della banca dati operata dal maresciallo COGNOME, da cui risultava solo che l’autovettura era sottoposta a controllo
Altrettanto illogica -prosegue il difensore- era la conclusione secondo non era verosimile che la vettura fosse stata rimossa senza l’utilizzo di un attrezzi e che non fosse stata chiamata un’ambulanza, trattandosi di semp supposizioni, rese in violazione dell’onere della prova; ancora più illogi l’affermazione che l’assunzione della testimonianza del dott. NOME non fo necessaria in quanto, da una superficiale analisi, risultava che le firme a da NOME NOME NOME all’atto di citazione erano difformi da quelle riportate certificazione medica prodotte dall’assicurazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di par rinnovazione del dibattimento ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decis (1 9 GLYPH 2,2.,’ degli (1 5- già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 1560 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep 2014Rv. 258758).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato la decisione di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale pro acquisito e sottolineando il fatto che l’autovettura condotta da COGNOME era ris secondo la perizia prodotta, non marciante a causa dei danni riportati nel sin del 21 novembre 2014, ma perfettamente funzionante il 25 novembre 2014, quando era stata sottoposta a controllo dai Carabinieri; da ciò derivava c certificazione medica prodotta era necessariamente falsa, sia perché relativ un sinistro inesistente, sia perché risultava in parte rilasciata nei giorni e domenica -quando gli studi privati abitualmente non operano-, sia perché firme del dott. NOME riportate sui certificati era difforme da quelle con nell’atto di citazione notificato al teste e nella sua lettera d giustificazi mancata comparizione all’udienza
Le censure sono pertanto inammissibili, posto che si cerca di fornire u diversa valutazione agli elementi di prova esaminati dai giudici di mer operazione non consentita in sede di legittimità.
Si deve peraltro rilevare come la richiesta di sentire il teste COGNOME non era stata formulata nell’atto di appello; ne consegue che sul punto il r è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente ome di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quel rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non stato possibile proporre in precedenza (vedi Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20 Galdi, Rv. 270316).
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/09/2023