Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Condanna per Frode e False Generalità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando una condanna per i reati di truffa e sostituzione di persona. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sulla funzione del giudizio di legittimità e sui requisiti necessari affinché un ricorso possa essere esaminato nel merito, offrendo spunti cruciali per comprendere i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da una condanna emessa nei confronti di un individuo per i delitti previsti dagli articoli 640 (truffa) e 494 (sostituzione di persona) del codice penale. La Corte di Appello di Caltanissetta aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, basando la propria decisione su elementi processuali chiari e concordanti. Tra le prove decisive figuravano la disponibilità dell’imputato a ricevere presso la propria abitazione telefoni cellulari formalmente destinati a contraenti sconosciuti e il possesso di schede di abbonamento (SIM card) apparentemente sottoscritte da soggetti terzi. La difesa dell’imputato, basata su una presunta buona fede, era stata respinta dai giudici di merito con argomentazioni ritenute coerenti con la ricostruzione dei fatti illeciti.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno prontamente rilevato come i motivi del ricorso non facessero altro che reiterare le stesse censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte di Appello. La motivazione della sentenza di secondo grado è stata giudicata priva di ‘aporie e frizioni logiche’, avendo dato conto in modo esauriente delle prove che sostenevano l’accusa.
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata. Quando un ricorso si limita a riproporre le medesime questioni di fatto già risolte, senza evidenziare vizi di legittimità, il suo esito è segnato: viene dichiarato ricorso inammissibile.
La Questione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questa censura è stata ritenuta ‘manifestamente infondata’. La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano negato il beneficio sulla base di elementi ostativi ben precisi: la preordinazione dei reati, che indica un’intensa volontà criminale, e i precedenti penali specifici a carico dell’imputato. Tale valutazione, essendo fondata su elementi concreti e correttamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e ripetitivi. Non veniva contestata una violazione di legge o un vizio logico manifesto della sentenza impugnata, ma si tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione della Corte d’Appello era stata costruita su un impianto argomentativo solido, che collegava logicamente le prove (ricezione dei telefoni, possesso delle SIM) alla colpevolezza dell’imputato, smontando la tesi della buona fede. L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un chiaro monito sull’utilizzo dello strumento del ricorso per Cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche, è indispensabile che l’impugnazione si concentri su vizi di legittimità specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o una manifesta illogicità della motivazione, e non sulla semplice riproposizione di argomenti di fatto già vagliati nei gradi di merito. La decisione conferma che la Corte di Cassazione svolge una funzione di controllo sulla corretta applicazione del diritto, non di riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi di legittimità.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna?
Le prove decisive sono state la disponibilità dell’imputato a ricevere presso la sua abitazione telefoni cellulari intestati a terzi e il possesso di schede di abbonamento (SIM card) apparentemente sottoscritte da altre persone.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa di elementi negativi specifici, quali la preordinazione dei reati e la presenza di precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello Caltanissetta che ha confermato la responsabilità del prevenuto per i delitti di cui agl 640 e 494 cod.pen.;
-rilevato che i primi due motivi che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scr e disatteso con motivazione priva di aporie e frizioni logiche ( pagg. 5/7), dando conto d emergenze processuali a sostegno del concorso del prevenuto negli addebiti a giudizio, evidenziando quali circostanze dirimenti non solo la disponibilità del COGNOME a ricevere pr la sua abitazione i telefoni cellullari formalmente destinati a ignoti contraenti i ma anche il possesso di schede di abbonamento apparentemente sottoscritte da soggetti terzi; i giudici territoriali hanno, altresì, specificamente confutato la tesi della pretesa buona fed ricorrente con argomenti del tutto coerenti con la ricostruzione degli illeciti;
considerato che le censure relative al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata segnalato quali elementi ostativi la preordinazione dei reati e i precedenti anche specifici che militano a carico del preve con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede;
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente