Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24909 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di que già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui r provato il concorso dell’imputato nel reato di frode assicurativa sulla base delle dichiaraz rese, in qualità di testimone, dal dottor NOME NOMENOME NOME, per tale ragione, lo stesso considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il medesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge da contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, p espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativ senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processu (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata a pag. 6 non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si valorizzano i precedenti per reati contro il patrimonio a carico dell’imputato, nonch sua mancata resipiscenza, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione de attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quel decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazi vista la memoria difensiva della parte civile del 26 aprile 2024;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, altresì, che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute dalla parte civile per contrastare la pretesa fatta valere in sede penale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 3.686 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore