Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4551 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4551 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Villaricca il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge e vizio della motivazione perchØ omessa e/o manifestamente illogica quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. commesso nella forma concorsuale, nonchØ quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non Ł consentito in quanto del tutto reiterativo dei motivi di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede quanto alla affermazione di responsabilità (in tal senso pag. 5 e seg. dove si Ł valorizzata la circostanza, in relazione ai dati emergenti dal dispositivo tecnico installato su una delle vetture, che la causa del danneggiamento non poteva essere identificata con il tipo di incidente descritto nelle richieste risarcitorie) (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801), oltre che generico quanto al tema della dosimetria della pena avendo il giudice manifestato il proprio convincimento in modo logico e ragionato, in assenza di qualsiasi forma di irragionevolezza (concorso di piø persone, attività organizzata, mancanza di resipiscenza di alcun tipo);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devono essere liquidati in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge.
Ord. n. sez. 1335/2026
CC – 27/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME