Ricorso Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel mondo del diritto, la precisione formale non è un mero vezzo, ma un requisito fondamentale per la tutela dei diritti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 36996/2024, ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza delle regole procedurali possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito della questione. Questo caso, nato da un’assoluzione per il reato di minaccia, evidenzia l’importanza di redigere gli atti di impugnazione con la massima cura, rispettando le disposizioni del codice di procedura penale.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Terni, che aveva assolto un’imputata dall’accusa di minaccia (art. 612 c.p.) con la formula “perché il fatto non sussiste”. La parte civile, ovvero la persona che si riteneva danneggiata dal reato, non si è arresa e ha deciso di impugnare la decisione. L’obiettivo non era ribaltare l’assoluzione penale, ma ottenere una pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno e di rifusione delle spese legali, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato.
L’atto presentato era formalmente un appello, ma il Tribunale, correttamente, lo ha qualificato come ricorso per cassazione, poiché la legge prevede questo specifico mezzo di impugnazione in tali circostanze. Tuttavia, qui è emerso il problema cruciale.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto e ha concluso per la sua inammissibilità. Nonostante la corretta qualificazione giuridica dell’impugnazione, il contenuto del ricorso era carente. Le doglianze, infatti, non erano state formulate secondo i rigidi schemi previsti dall’articolo 606, comma 1, del codice di procedura penale. In altre parole, il ricorrente non aveva specificato in modo chiaro e tecnico quali fossero i vizi di legittimità (errori di diritto) commessi dal Giudice di Pace.
La Cassazione ha sottolineato che, per accedere al giudizio di legittimità, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario denunciare, con le forme richieste dall’art. 581 c.p.p., uno dei vizi specifici che la legge consente di far valere in quella sede. La difesa del ricorrente ha tentato di superare questa criticità depositando una memoria, ma la Corte ha ritenuto che tale atto non aggiungesse elementi decisivi per sanare l’originaria causa di inammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il rispetto delle forme processuali è garanzia di ordine e certezza del diritto. Un ricorso inammissibile non è una decisione sul merito della questione, ma una constatazione che l’atto introduttivo del giudizio non possiede i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha ribadito che l’onere di enunciare i motivi di ricorso in modo specifico e pertinente ricade interamente sulla parte che impugna. La mancanza di questa specificità rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, ovvero provocare una revisione della decisione impugnata.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: nel processo penale, la forma è sostanza. L’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti come la Cassazione, è subordinato al rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un errore nella redazione dell’atto di impugnazione può avere conseguenze definitive, come la dichiarazione di un ricorso inammissibile, che non solo impedisce di ottenere giustizia nel merito, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente. Affidarsi a professionisti competenti, in grado di navigare le complessità della procedura penale, è quindi essenziale per tutelare efficacemente i propri diritti.
Perché un atto di appello è stato qualificato come ricorso per cassazione?
Perché, in questo specifico caso, la legge prevedeva che l’impugnazione contro la sentenza del Giudice di Pace che omette di pronunciarsi sulle statuizioni civili dovesse essere proposta direttamente in Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Nel caso di specie, mancava la corretta enunciazione dei motivi di impugnazione previsti dal codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza rispettare i presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NARO NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIUDICE DI PACE di TERNI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME impugna – con atto di appello correttamente qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale (cfr. Sez. 2, n. 23142 del 08/04/2011, Rv. 250564 – 01; Sez. 5, n. 13809 del 18/02/2020 non massimata sul punto; Sez. 2, n. 51681 del 30/11/2023 non massimata) – la sentenza del Giudice di pace di Terni che l’ha assolta, con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di cui all’art. 612, cod. pen. senza tuttavia provvedere sulla richiesta di condanna del querelante al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese;
Ritenuto che le doglienze esposte nell’atto di impugnazione non siano enunciate nei termini richiesti dall’art. 606 comma 1 cod. proc. pen., poiché non si denuncia, con le forme richieste dall’art. 581 cod. proc. pen., alcuno dei vizi che consentono di accedere al giudizio di legittimità;
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024