Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24256 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADERNO DUGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La sig.ra NOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 10 maggio 2023 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del 7 luglio 2022 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da lei impugnata, ha disposto la confisca dei beni nella sua disponibilità per un valore equivalente al profitto del reato, quantificato nella misura di euro 407.508,58, subordinatamente all’impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto stesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto la sua condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali della società relative a dette imposte, presentate il 23/09/2016 ed il 20/10/2017, elementi passivi fittivi avvalendosi di fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE per operazioni oggettivamente inesistenti.
1.1.Con il primo motivo deduce la illogicità, la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza oggettiva delle prestazioni oggetto delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE
Lamenta, al riguardo, che gli elementi indicati dalla Corte di appello a sostegno della inesistenza delle prestazioni fatturate non trovano riscontro nel processo verbale di constatazione dal quale risulta che: a) le sei fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE furono pagate con altrettanti bonifici, senza evidenza di retrocessioni del denaro; b) l’assenza di operazioni passive da parte della RAGIONE_SOCIALE, compatibili con l’acquisto dei beni poi ceduti alla RAGIONE_SOCIALE, è stata accertata per gli anni 2014-2015, ma nulla esclude che tali operazioni possano essere state effettuate negli anni precedenti.
Inoltre:
(i) le bobine e altro materiale di imballaggio forniti alla RAGIONE_SOCIALE sono perfettamente compatibili con l’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE (commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale) trattandosi di beni indispensabili per qualsiasi attività che preveda la vendita e il trasporto di beni;
(ii) l’eccessività del prezzo dei beni indicato in fattura è affermata dalla Corte di appello in modo apodittico, senza l’indicazione di alcun prezzo comparativo;
(iii) la non inerenza dei beni acquistati da RAGIONE_SOCIALE con l’attività da quest’ultima svolta è affermata dalla Corte di appello prescindendo dalle
deduzioni difensive dirette a dimostrare che tali beni erano in realtà indispensabili in grande quantità per l’attività sociale dal momento che la società si occupava principalmente di trasporto merci, traslochi, magazzinaggio, facchinaggio, confezionamento, cellophanatura, pulizia e piccoli lavori di manutenzione di edifici.
1.2.Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di pena, avendo la Corte di appello confermato quella irrogata in primo grado con argomenti opposti a quelli del primo Giudice di cui però ha affermato di condividere il ragionamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile.
3.11 primo motivo è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalle legge nella fase di legittimità.
3.1.Ricorda il Collegio che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 – 01).
3.2.L’indagine può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietà della motivazione risulti da “atti del processo specificamente indicati” (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499); come ben spiegato in motivazione da Sez.
U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
3.3.In tal caso è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).
3.4.E’ necessario, pertanto: a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
3.5.In breve: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova (ed il suo contenuto) quando se ne deduce il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali.
3.6.Non è perciò consentito, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è ammesso, nemmeno quando
venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento – come detto – per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
3.7.Nel caso di specie, il richiamo della ricorrente al contenuto del processo verbale di constatazione a sostegno della contraddittorietà estrinseca della motivazione con i dati emergenti da detta fonte di prova, non allegata al ricorso, preclude l’esame delle questioni dedotte con il primo motivo con riferimento, quantomeno, all’effettivo pagamento delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e al fatto (peraltro solo ipotizzato) che gli accertamenti della Guardia di Finanza non escludevano che la predetta società avesse acquistato i beni (apparentemente) venduti alla RAGIONE_SOCIALE in anni non interessati dalla verifica fiscale.
3.8.Resta dunque accertato che la RAGIONE_SOCIALE non pagò le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE (per il consistente importo complessivo di oltre 167.000,00 euro) in assenza di un rapporto contrattuale (argomento negletto dalla ricorrente) ed in assenza della prova di acquisto dei beni (poi asseritamente forniti alla società della ricorrente) da parte di RAGIONE_SOCIALE.
3.9.Tali fatti, peraltro, si inseriscono in un contesto nel quale la stessa ricorrente aveva ammesso gli addebiti (pagg. 7, 8 e 9 della sentenza di primo grado, senza che ciò costituisse argomento di appello), non avesse mai documentato la effettività delle prestazioni rese (non avendo mai prodotto, né essendo mai stata rinvenuta documentazione attestante il trasporto dei beni acquistati, argomento negletto in appello), il primo Giudice avesse dato atto che le società fornitrici della RAGIONE_SOCIALE fossero “scatole vuote” (altro argomento negletto in appello).
4.Quanto al trattamento sanzionatorio, la divergente valutazione del giudice di primo e di secondo grado in ordine alle ragioni della congruità della pena, confermata dalla Corte di appello in base ad argomenti (in tesi) opposti a quello del primo Giudice, non integra un vizio deducibile in questa sede, non potendo la contraddittorietà del ragionamento del giudice dell’impugnazione essere desunta dalle divergenti valutazioni del giudice impugnato.
4.1.Nel caso di specie, alla ricorrente è stata applicata, in primo grado, la pena-base di due anni di reclusione prossima al minimo edittale di un anno e sei mesi all’epoca vigente. Nel confermare la pena, la Corte di appello ha stigmatizzato la estrema gravità del fatto e la non comune intensità del dolo rimarcando la natura “benevola” del trattamento riservato alla ricorrente che ostava alla ulteriore riduzione della pena invocata dalla ricorrente stessa.
4.2.Non v’è dunque alcuna contraddizione nel ragionamento dei Giudici distrettuali i quali, non condividendo la poca afflittività della pena irrogata in
I
primo grado, non hanno potuto, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, che confermarla.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14/02/2024.