Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1903 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1903 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 dAVV_NOTAIO Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti, del PM in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il ricorrente che hanno insistito per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito dAVV_NOTAIO sentenza n. 38126/2024 dAVV_NOTAIO Terza Sezione Penale di questa Corte, in parziale riforma dAVV_NOTAIO sentenza del 10/02/2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME (oltre che del coimputato COGNOME NOME) in relazione al reato di cui al capo e) limitatamente alle fatture emesse nell’anno di imposta 2013 per essere il reato estinto per prescrizione , rideterminando la pena nei confronti di entrambi gli imputati per le restanti condotte di cui al capo e) in anni uno e mesi uno di reclusione ciascuno e riducendo l’importo dAVV_NOTAIO confisca per equivalente posta a carico di COGNOME NOME a 124.669,59 euro.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione , l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, omnicomprensivo, profilo di doglianza, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co . 1, disp. att., cod. proc. pen.
In primis , il ricorrente denuncia, sotto il profilo dAVV_NOTAIO ‘mancanza e manifesta illogicità dAVV_NOTAIO motivazione’, la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. assumendo che la sentenza impugnata, non confrontandosi con il principio di diritto espresso dalla sentenza 38123/24 in sede di annullamento, avrebbe omesso di valutare compiutamente le doglianze difensive e, in ogni caso, avrebbe fornito una motivazione illogica.
Si ricorda in ricorso che la sentenza rescindente aveva annullato la precedente sentenza emessa il 17/04/2023 dalla Corte di Appello di Torino- prima sezione penale – ritenendo che la stessa si fosse «limitata a condividere le considerazioni e le conclusioni contenute nAVV_NOTAIO sentenza impugnata, venendo meno all’obbligo di motivazione, avendo prodotto una motivazione all’evidenza apparente».
Con particolare riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, i giudici di legittimità avevano rilevato che «risultano del tutto mancanti l’effettiva analisi ed esplicitazione, pur sollecitate da/la difesa, dei contenuti e delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria e, segnatamente, delle risultanze probatorie disponibili per i singoli denti del fornitore al fine di verificare, o meno, la veridicità di almeno una parte delle fatture in oggetto, mancando altresì di fornire qualsivoglia risposta alla doglianza in diritto in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto, con riguardo alle imposte sui redditi per le annualità 20132014, per l’irrilevanza, a fini penali, dAVV_NOTAIO presentazione dAVV_NOTAIO dichiarazione
integrativa, tenuto conto dAVV_NOTAIO natura a consumazione istantanea del reato in esame».
Pertanto, i giudici di legittimità, annullando la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino nel 2023, avevano rilevato un vizio di motivazione apparente, imponendo, in sede di rinvio, quAVV_NOTAIO valutazione puntuale e analitica su ogni punto devoluto con l’atto di appello che si ritiene manchi nAVV_NOTAIO sentenza impugnata che, da un lato, avrebbe reso una motivazione illogica su elementi oggetto di disamina e, dall’altro lato, non si sarebbe di nuovo confrontata con le restanti doglianze difensive, omettendo di fatto una valutazione nel merito di specifici rilievi formulati dalla difesa.
In primo luogo, viene ricordato che con il secondo motivo di appello, la Difesa aveva lamentato il mancato raggiungimento dAVV_NOTAIO prova circa la sussistenza del fatto, posta anche l’assenza di prova circa il flusso di ritorno monetario, riportando a suffragio di tale tesi alcuni passi essenziali delle testimonianze del Maresciallo COGNOME e del Maresciallo COGNOME, nonché quelle del teste COGNOME.
Sul punto, ci si duole che la Corte territoriale avrebbe “liquidato” il tema come elemento non pregnante, indifferente rispetto al quadro probatorio assunto (così a pag. 79 del provvedimento impugnato), rilevando che tale aspetto non è un dato fondamentale dAVV_NOTAIO struttura del reato de quo .
Simile argomentare per il ricorrente tradirebbe, già di per sé, illogicità motivazionale perché si tratterebbe di affermazione assertiva, sottraendosi di fatto al confronto con le criticità rilevate dalla difesa. Infatti, la Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre un argomento già affrontato nAVV_NOTAIO sentenza di primo grado relativo all’assenza di struttura adeguata dei fornitori e alla discrepanza dAVV_NOTAIO numerazione delle fatture, senza nulla aggiungere in punto autonoma valutazione e senza che sia stata fornita una qualche spiegazione circa le contraddittorie dichiarazioni emerse a dibattimento ed evidenziate nell’atto di appello.
L’assenza del ritorno del flusso monetario non potrebbe essere ritenuta non pregnante, laddove la stessa sentenza impugnata ammette che parte delle prestazioni rese dal fornitore NOME siano state genuine. In altre parole, se la stessa Corte territoriale afferma che talune prestazioni poste in essere dall’NOME erano genuine e che lo stesso comparisse presso l’azienda RAGIONE_SOCIALE (p. 79 dAVV_NOTAIO sentenza impugnata), si chiede il ricorrente quale sia la prova che le differenzia dalle prestazioni ritenute inesistenti, oltretutto in assenza di ritorno di qualsivoglia flusso monetario.
Tale aspetto -si sottolinea -era stato specificatamente indicato dal precedente giudice di legittimità nAVV_NOTAIO sentenza di annullamento come elemento da approfondire. Di qui l’illogicità dAVV_NOTAIO motivazione: alcune prestazioni erano genuine, il fornitore era presente presso l’azienda RAGIONE_SOCIALE, non vi è prova del
ritorno monetario, ma illogicamente la sentenza impugnata conclude che vi è prova oltre ogni ragionevole dubbio dAVV_NOTAIO fittizietà di tutte le prestazioni rese da COGNOME verso l’odierno imputato.
Oltre che illogica per l’aspetto summenzionato, la motivazione dAVV_NOTAIO sentenza impugnata sarebbe, altresì, carente rispetto alla pretermissione delle ulteriori censure avanzate dalla difesa. In particolare, con il motivo sub 3 dell’atto di appello, la Difesa ricorda che, oltre al rilievo sulla dichiarazione integrativa, aveva richiesto di valutarsi l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. in relazione alle dichiarazioni a fini IVA. Eppure -ci si duole -non un rigo si rinviene nAVV_NOTAIO sentenza impugnata sulle ragioni che giustificherebbero l’esclusione dell’applicazione dell’esclusione dAVV_NOTAIO punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata, con ciò violando il dictum , ex multis , di Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, non registra minimamente questo profilo del motivo di gravame nel merito, non offrendo alcuna esplicita valutazione; inoltre, tenuto conto dAVV_NOTAIO mancata presa in carico del profilo di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito discorso giustificativo, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento.
Infine, si evidenzia in ricorso che vi sono due ulteriori profili di doglianza la cui trattazione è stata del tutto pretermessa. Si tratta dei rilievi relativi al quantum dell’imposta evasa e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nAVV_NOTAIO loro massima estensione così come richieste dalla difesa.
In particolare, quanto al primo aspetto, si ricorda in ricorso che ci si doleva che il dato dell’imponibile delle fatture emesse da COGNOME nei confronti di COGNOME nel 2014 (euro 177.593), da cui è tratta la misura dell’imposta evasa per cui vi è condanna, fosse significativamente maggiore rispetto a quAVV_NOTAIO accertata nel pvc ed emersa a dibattimento (euro 139.762). Ma anche in questo caso, la Corte territoriale non spende un rigo, anche se la doglianza ha sicuramente rilevanza con riferimento alla applicata confisca.
Chiede, pertanto, l’annullamento dAVV_NOTAIO sentenza impugnata.
Le parti hanno reso le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale, non essendo pervenuta richiesta in tal senso da alcuna delle parti, riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nAVV_NOTAIO riproposizione delle medesime doglianze già sollevate
in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.
Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logicogiuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo dAVV_NOTAIO razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Inoltre, il ricorso si palesa inammissibile in quanto, in un’unica doglianza, non sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e che si palesa priva dAVV_NOTAIO puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato , si affastAVV_NOTAIOno genericamente una serie di motivi di appello rispetto ai quali si lamentano cumulativamente vizi dAVV_NOTAIO motivazione (la mancanza o la contraddittorietà) che paiono tra loro alternativi.
Con ciò non operando un buon governo dAVV_NOTAIO giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità secondo cui (vedasi Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027, a pag. 30 dAVV_NOTAIO motivazione): «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto dAVV_NOTAIO decisione impugnata, i tre vizi dAVV_NOTAIO motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi dAVV_NOTAIO motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dAVV_NOTAIO motivazione». non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME ed NOME, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed NOME, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del
24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518, nAVV_NOTAIO cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine dAVV_NOTAIO valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606 cod. proc. pen. il “Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e RAGIONE_SOCIALE Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015).
Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell’8/5/2012, COGNOME ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed NOME) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.
Sempre Sez. Unite Filardo, a pag. 32 dAVV_NOTAIO motivazione concludono, perciò, che: «difetta dAVV_NOTAIO specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518). Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti dAVV_NOTAIO motivazione censurata..».
Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.
3. In ogni caso, il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per non essersi uniformata la Corte d’appello alla sentenza 38126/24 emessa in data 06/06/2024 dalla Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità, che aveva annullato la precedente sentenza dAVV_NOTAIO Corte d’appello di Torino del 17/04/2023 per vizio di motivazione, appare inammissibile anche perché manifestamente infondato.
Ed invero, nel giudizio rescindente era stato rilevato il difetto di un’ autonoma motivazione da parte dei giudici di appello circa il giudizio di responsabilità penale dell’odierno ricorrente NOME COGNOME con riferimento al delitto di cui al capo e), ritenendo che la Corte piemontese nAVV_NOTAIO sentenza del 2023
avesse operato un mero ed acritico rinvio alla motivazione dAVV_NOTAIO sentenza di primo grado.
Ebbene, diversamente da quanto opina il ricorrente, il deficit motivazionale censurato rispetto al precedente provvedimento è stato colmato nAVV_NOTAIO sentenza oggi impugnata.
In particolare, la Corte piemontese ha giustificato la falsità delle residue fatture indicate nel capo e) di imputazione, evidenziando che le due ditte individuali emittenti, facenti capo ad COGNOME NOME e COGNOME NOME, non disponevano di mezzi, organizzazione e beni aziendali tali da giustificare l’effettiva prestazione dei servizi riportati nelle dette fatture.
In relazione alla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata evidenzia che il predetto è risultato evasore totale, non avendo mai presentato dichiarazioni fiscali; è risultato, inoltre, privo di sede aziendale, di dipendenti e di mezzi per lo svolgimento dell’attività d’impresa dichiarata, non essendo conduttore o proprietario di mezzi di trasporto indispensabili per la consegna del materiale venduto ed essendo risultata in stato di abbandono la sede operativa riportata sulle fatture. Inoltre, le fatture riportavano la stessa numerazione, erano presenti nAVV_NOTAIO contabilità di più clienti e i timbri su di esse impressi risultavano di più tipologie.
Pertanto, l’imponente prestazione di servizi in favore dei clienti per un totale di ben 1.134.000 euro è stata ritenuta logicamente assolutamente inverosimile e incompatibile, in considerazione dAVV_NOTAIO totale assenza di organizzazione aziendale, così da rendere provata la fittizietà delle fatture emesse.
Ugualmente, per quanto riguarda la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata evidenzia che il predetto è risultato evasore totale, non avendo mai presentato dichiarazioni fiscali, e che non possedeva né i mezzi né i dipendenti per giustificare il quantitativo di fatture emesse nei confronti del ricorrente NOME COGNOME.
Coerente con tali dati di fatto appare, perciò, la conclusione che, a fronte dAVV_NOTAIO significatività e pregnanza di tali elementi – e non presentando il compendio elemento alcuno di segno contrario – non pare ragionevole dubitarsi in ordine alla natura fittizia anche delle fatture formalmente emesse dal COGNOME. E che non pare pregiudichi il quadro a carico dell’odierno ricorrente il difetto agli atti delle precise modalità operative del ragionevole ritorno dei fondi, dapprima pagati ai due predetti, nAVV_NOTAIO disponibilità dell’COGNOME, non infirmando tale profilo dAVV_NOTAIO vicenda la pregnanza dei dati a carico, come sopra richiamati.
Quanto al mancato raggiungimento dAVV_NOTAIO prova circa il ritorno dei flussi monetari erogati dal ricorrente in favore dei predetti COGNOME e COGNOME, profilo
ulteriormente dedotto nel ricorso e ribadito nelle conclusioni difensive, con motivazione logica e congrua, è stato correttamente definito nAVV_NOTAIO sentenza impugnata aspetto irrilevante ai fini dell’integrazione del delitto contestato, dal momento che esso costituisce al più un eventuale dato di conferma dell’impostazione accusatoria, la cui fondatezza, però, appare sostenuta dalle altre e ben più eloquenti emergenze probatorie sopra riferite.
Per la Corte di merito i l flusso di ritorno rappresenta, all’evidenza, un mero ed eventuale dato di conferma dell’impostazione accusatoria, la cui fondatezza discende tuttavia da NOME e ben più eloquenti dati, quale in particolare la sostanziale impossibilità strutturale, per COGNOME e COGNOME, di porre in essere le operazioni di cui alle fatture e soprattutto per gli importi ivi indicati. Basti solo pensare, sotto tale ultimo, profilo che, in assenza di ogni verosimile substrato imprenditoriale, l’COGNOME avrebbe prestato servizi in favore dei vari “clienti” per ben 1.134.000 euro; ciò che invero, come rileva la sentenza impugnata, non trova nel compendio istruttorio né prova né principio di prova.
I giudici del gravame del merito danno anche atto che, contrariamente alle osservazioni difensive, l’assunto accusatorio non risulta altresì scalfito dall’eventuale prestazione da parte dell’NOME di talune prestazioni genuine.
In particolare, logico appare il rilievo che la circostanza che lo stesso, in qualche misura, commerciasse in determinati beni e/o comparisse talvolta presso l’azienda dell’COGNOME non colma in alcun modo il radicale difetto di ogni ragionevole indice obiettivo delle prestazioni di cui alle fatture contestate.
Con riferimento alle fatture del COGNOME altrettanto logico appare il rilievo dei giudici in ordine alla non condivisibilità dAVV_NOTAIO granitica certezza difensiva secondo cui dall’omessa, specifica indicazione in interrogatorio, da parte del predetto, delle false fatture discenderebbe “in ogni caso senza dubbio” la genuinità di talune di esse.
L’argomento è stato motivatamente ritenuto poco comprensibile e la Corte territoriale, sul punto, ha reiterato, mutatis mutandis , quanto osservato con riferimento alle fatture dell’NOME. Ovvero che non sussiste agli atti prova o principio di prova circa l’effettività delle operazioni in analisi, dovendosi rimarcare la sostanziale abnormità delle operazioni formali rispetto all ‘inesistente struttura imprenditoriale del COGNOME.
Coerente appare anche il rilievo che non pare, in ogni caso, che parziali e generiche indicazioni dell’imputato circa operazioni sottese alle emesse fatture possano fondare concreti e ragionevoli dubbi sul dato che le stesse fossero relative ad operazioni inesistenti.
Motivatamente infondata è stata ritenuta dai giudici del gravame del merito, altresì, la censura difensiva relativa all’asserita irrilevanza dAVV_NOTAIO dichiarazione integrativa nAVV_NOTAIO quale è pacifico che siano stati spesi i documenti falsi.
Ciò sul corretto rilievo, in punto di diritto, che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o NOME documenti per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona al momento dAVV_NOTAIO presentazione dAVV_NOTAIO dichiarazione annuale, non rilevando a tali fini l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo che l’uso di fatture o NOME documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa (conferente sul punto appare il richiamo al dictum di Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282710 -01; Sez. 3, n. 23810 del 08/04/2019, COGNOME, Rv. 275993 -01).
Proprio tale ultima precisazione resa dalla giurisprudenza è rilevante per i giudici di appello nel caso in esame, atteso che la dichiarazione integrativa può dirsi irrilevante, anche ai fini prescrizionali, solo ove non contenga falsità.
Ciò sul corretto e logico rilievo che non si vede in qual modo possa affermarsi l’irrilevanza del contegno di chi, resosi conto, come nAVV_NOTAIO fattispecie, del carico fiscale discendente dalla dichiarazione effettuata, esponga poi in una dichiarazione integrativa dati falsi, al fine di ottenere un più blando trattamento tributario.
Sintomatico di una precisa intenzione estensiva -come si legge in sentenza -appare peraltro l’intervento del Legislatore dei 2015 che risulta aver soppresso, nell’ambito dell’art. 2 d.lgs. 74/2000, il termine “annuali”, così prescrivendo la rilevanza penale delle dichiarazioni tout court , senza ulteriori specificazioni. Il che appare un dato testuale certamente idoneo a ricomprendere anche le dichiarazioni integrative.
Anche il secondo profilo di ricorso, afferente al vizio di motivazione e all’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen., appare ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza.
Deve, infatti, rilevarsi che dalla complessiva struttura argomentativa dAVV_NOTAIO sentenza impugnata emergono indici tali da escludere l’applicabilità dAVV_NOTAIO causa di non punibilità invocata, avendo la Corte di merito definito «la vicenda, sul piano oggettivo, di non trascurabile momento, essendosi concretizzata in un significativo utilizzo delle false fatturazioni ai fini di un cospicuo abbattimento dei scarico erariale (pag.80 dAVV_NOTAIO sentenza impugnata), evidentemente ricavabile dalla mera lettura del capo di imputazione che riportava le somme evase.
In tal senso va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la richiesta di applicazione dAVV_NOTAIO causa di non punibilità prevista dall’art.
131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa dAVV_NOTAIO sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097 -01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 -01).
Manifestamente infondato anche il terzo profilo di doglianza circa il calcolo dell’Iva evasa (che secondo l’imputazione ammonta a euro 177,593 di imponibile, mentre secondo l’estratto del processo verbale di constatazione indicato dalla difesa ammonta invece a euro 139,762), trattandosi di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità e non decisiva poiché irrilevante ai fini dell’integrazione del reat o.
La deduzione sul punto in tema di confisca si palesa inammisssibile per genericità ed aspecificità.
Infine, manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nAVV_NOTAIO loro massima estensione, avendo giustificato la Corte d’appello la misura dAVV_NOTAIO pena con riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e al richiamo alla gravità dAVV_NOTAIO condotta definita, come sopra detto, di non trascurabile entità.
Per la Corte territoriale, al di là dAVV_NOTAIO rideterminazione dovuta in ragione dAVV_NOTAIO declaratoria di prescrizione, il complessivo ragionamento sanzionatorio del primo Giudice appare per il resto pertinente, condivisibile e da confermarsi.
Ciò sul rilievo che la vicenda, sul piano oggettivo, pare di non trascurabile momento, essendosi in particolare concretizzata in un significativo utilizzo delle false fatturazioni, ai fini di un cospicuo abbattimento del carico erariale.
Nel caso che ci occupa non sussiste perciò il denunciato vizio motivazionale, collocandosi la sentenza impugnata nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura dAVV_NOTAIO riduzione dAVV_NOTAIO pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524; conf. Sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583).
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria dAVV_NOTAIO prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione dAVV_NOTAIO manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c od. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nAVV_NOTAIO determinazione dAVV_NOTAIO causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quAVV_NOTAIO al pagamento dAVV_NOTAIO sanzione pecuniaria nAVV_NOTAIO misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dAVV_NOTAIO somma di euro tremila in favore dAVV_NOTAIO cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME