Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza n. 16577 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Questo caso, riguardante un’appropriazione indebita, si è concluso con la dichiarazione di ricorso inammissibile, poiché le doglianze sollevate dall’imputato erano di merito e non di diritto. Analizziamo la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un Incarico Fiduciario Tradito
La vicenda processuale trae origine da un accordo di mandato senza rappresentanza. Un soggetto aveva ricevuto da una società una somma di denaro con un incarico preciso: acquistare un furgone per conto dell’azienda. Tuttavia, invece di adempiere al suo obbligo, l’individuo si appropriava della somma ricevuta, non portando a termine l’acquisto del veicolo.
Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto provata la sua responsabilità penale, condannandolo per il reato commesso. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
Il principale motivo di ricorso si basava su una critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare i fatti e di accogliere una sua ricostruzione alternativa della vicenda. Tuttavia, questa strategia si è scontrata con i paletti invalicabili del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte ha prontamente respinto tale approccio, dichiarando il ricorso inammissibile. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di stabilire chi ha torto o ragione nel merito della vicenda, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Tentare di introdurre una diversa valutazione delle prove è un’operazione estranea al sindacato di legittimità.
La Valutazione sulle Circostanze Attenuanti e la Pena
Il ricorrente si doleva anche del trattamento sanzionatorio ricevuto, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Anche su questo punto, la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate. I giudici di merito avevano correttamente negato tali benefici sulla base dei “numerosissimi” precedenti penali, anche specifici, che gravavano sull’imputato. Tali precedenti sono stati considerati un indice negativo della sua personalità e un ostacolo insormontabile per la concessione di benefici.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali consolidati. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato strutturato “in fatto”. Non conteneva una specifica censura di violazione di legge o di vizio logico della motivazione, ma si limitava a sollecitare un’alternativa ricostruzione della vicenda. Questo tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo giudice di merito è inammissibile.
Coerenza della Motivazione di Appello
La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era esente da aporie e illogicità manifeste. I giudici di secondo grado avevano chiaramente delineato il ruolo dell’imputato all’interno dello schema del mandato senza rappresentanza e avevano logicamente dedotto l’avvenuta appropriazione della somma di denaro.
Corretta Discrezionalità del Giudice di Merito
In merito alle attenuanti e alla sospensione della pena, la Cassazione ha riconosciuto che i giudici territoriali hanno esercitato correttamente la loro discrezionalità. La presenza di un curriculum criminale così significativo è un elemento valido e sufficiente per negare i benefici richiesti, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza che un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Non è la sede per contestare la valutazione delle prove o per proporre una propria versione dei fatti. La decisione evidenzia inoltre come i precedenti penali abbiano un peso determinante nella valutazione del giudice per la concessione di benefici come le attenuanti generiche o la sospensione della pena, potendo legittimamente precluderli. Per gli operatori del diritto, è un monito a formulare i motivi di ricorso in modo rigoroso, pena una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il ricorrente ha cercato di far riesaminare i fatti e le prove del caso, proponendo una ricostruzione alternativa degli eventi. La Corte di Cassazione, però, può giudicare solo la corretta applicazione della legge (legittimità) e non può entrare nel merito dei fatti già accertati dai giudici precedenti.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei “numerosissimi” precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato. Questi precedenti sono stati considerati ostativi al riconoscimento di circostanze che potessero mitigare la pena.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito non è decidere se l’imputato è colpevole o innocente riesaminando le prove, ma verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente le norme giuridiche e se la loro motivazione è logica e priva di contraddizioni manifeste.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso è strutturato in fatto, privo di concreta specificità censoria e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie sollecitando un’alternativa ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, introducendo per tal via profili estranei al sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che ha dato conto della reiezione del gravame difensivo in punto di responsabilità e qualificazione giuridica con argomenti esenti da aporie e illogicità manifeste;
che, infatti, la Corte di merito (pagg. 2,3) ha evidenziato il ruolo rivestito da prevenuto, riconducendolo allo schema negoziale del mandato senza rappresentanza, rimarcando l’avvenuta appropriazione della somma ricevuta da RAGIONE_SOCIALE e destinata all’acquisto del furgone Mercedes;
considerato che le ulteriori doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale sono manifestamente infondate in quanto i giudici territoriali hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita ritenendo ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i “numerosissimi” precedenti penali, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, preclusivi, altresì, dell’ammissione al beneficio della sospensione ed hanno sottolineato la particolare mitezza della pena determinata dal primo giudice;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pres.idente