Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce il ‘ne bis in idem’
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un’interessante questione sul principio del ne bis in idem, ovvero il divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, condannato per evasione e violenza a pubblico ufficiale, il quale sosteneva che i fatti fossero identici a quelli di un’altra condanna. La decisione sottolinea come episodi criminali, sebbene identici nel tipo di reato e avvenuti nello stesso giorno, possano costituire fatti giuridicamente distinti se si verificano in contesti temporali e spaziali differenti.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per i reati di evasione e violenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente basava la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, invocava la violazione dell’art. 649 del codice di procedura penale, sostenendo che i fatti per cui era stato condannato fossero gli stessi di un’altra sentenza già passata in giudicato. In secondo luogo, lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
L’infondatezza del “ne bis in idem”
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha evidenziato che, sebbene i titoli di reato fossero identici (evasione e violenza) e contestati nella stessa data, i fatti erano avvenuti in contesti diversi. Nello specifico, gli episodi della sentenza impugnata si erano verificati al mattino, mentre quelli della sentenza già passata in giudicato erano accaduti in serata. Questa differenza di tempo e contesto è stata ritenuta sufficiente per qualificare i due episodi come fatti distinti, escludendo così l’applicazione del principio del ne bis in idem.
La congruità della pena
Anche il secondo motivo è stato respinto. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato adeguatamente la quantificazione della pena. La decisione era basata sulla personalità negativa del ricorrente, gravato da numerosi e seri precedenti penali. Inoltre, il rigetto della richiesta di attenuanti generiche era stato giustificato in modo congruo, considerando le modalità del fatto, l’intensità del dolo e l’assenza di elementi a favore presentati dalla difesa.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una distinzione cruciale tra “stesso reato” e “stesso fatto”. Il principio del ne bis in idem si applica allo “stesso fatto” nella sua dimensione storico-naturalistica. Due eventi, pur integrando la stessa fattispecie di reato, non costituiscono lo stesso fatto se si collocano in momenti temporali e contesti differenti. Nel caso di specie, un episodio avvenuto al mattino e uno avvenuto alla sera dello stesso giorno sono stati considerati due azioni criminose distinte e separate, ciascuna meritevole di un autonomo giudizio e di una propria sanzione. La valutazione della pena e delle attenuanti, essendo una prerogativa del giudice di merito, è insindacabile in Cassazione se, come in questo caso, è supportata da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale in materia di procedura penale: per invocare il ne bis in idem non è sufficiente l’identità del titolo di reato, ma è necessaria l’identità del fatto storico. Questa ordinanza offre un chiaro monito sulla necessità di analizzare nel dettaglio il contesto spazio-temporale di ogni condotta illecita. La decisione conferma inoltre che la valutazione della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti penali gioca un ruolo determinante nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti, e che una motivazione adeguata su questi punti rende la sentenza di merito difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Due reati identici commessi nello stesso giorno sono considerati lo stesso fatto ai fini del ‘ne bis in idem’?
No. Secondo la Corte, se i reati avvengono in contesti di tempo e di luogo differenti (ad esempio, uno al mattino e uno alla sera), sono considerati fatti distinti e possono essere perseguiti separatamente senza violare il principio del ‘ne bis in idem’.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che non vi era violazione del ‘ne bis in idem’ e che la pena inflitta era stata adeguatamente motivata dalla corte territoriale.
Come ha giustificato la Corte il rigetto delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, che ha negato le attenuanti generiche valorizzando le modalità del fatto, l’intensità del dolo, i numerosi precedenti penali del ricorrente e l’assenza di elementi a favore allegati dalla difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Castellana Maurizio
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazion dell’art. 649 cod. proc. pen. sul presupposto che i fatti di cui alla sentenza impug sarebbero gli stessi per i quali è intervenuta altra condanna è manifestamente infondato avendo correttamente rilevato la Corte di appello che, nonostante gli stessi titoli di (evasione e violenza a pubblico ufficiale) risultassero contestati in pari data, i fatti r comunque differenti in quanto avvenuti in un contesto di tempo e di luogo differente (quel della sentenza impugnata al mattino, quelli della sentenza passata in giudicato, in serata);
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il trattament sanzionatorio ritenuto eccessivo, avendo dato conto la Corte territoriale delle ragioni d quantificazione della pena in termini congrui, in ragione della negativa personalità ricorrente gravato da numerosi gravi reati; che adeguatamente motivata risulta anche la parte della decisione che ha rigettato la generica richiesta di concessione di attenuanti, ave valorizzato, quanto ad eventuale richiesta di attenuanti generiche, le modalità del fa l’intensità del dolo, i precedenti penali e l’assenza di elementi allegati dalla stessa difesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.