Ricorso Inammissibile: la Cassazione sul Reato di Falsificazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile in materia penale, delineando i confini tra le questioni di legittimità, proprie del giudizio di Cassazione, e le valutazioni di merito, riservate ai giudici dei gradi precedenti. Il caso riguarda una condanna per la falsificazione della carta di circolazione di un veicolo, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dagli articoli 477 e 482 del codice penale, ossia per aver falsificato la carta di circolazione del proprio veicolo. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la sentenza di condanna, ritenendo provata sia la materialità del fatto sia la colpevolezza dell’imputato.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi, con i quali lamentava la violazione della legge penale e vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni procedurali e di merito. Vediamo nel dettaglio l’analisi della Corte su ciascun punto.
Primo Motivo: La Rilettura del Materiale Probatorio
Con il primo motivo, il ricorrente contestava l’attribuzione della falsificazione, proponendo una lettura alternativa delle prove raccolte. La Cassazione ha prontamente respinto questa censura, qualificandola come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Non si possono introdurre censure che mirano a una diversa interpretazione del materiale probatorio già vagliato e logicamente motivato dalla Corte territoriale. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato il comportamento tenuto dall’imputato alla presenza degli agenti di polizia come elemento a sostegno della sua colpevolezza.
Secondo Motivo: La Prova dell’Elemento Soggettivo
Il secondo motivo si concentrava sulla presunta mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato (il dolo) e suggeriva di qualificare il fatto come un semplice illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha evidenziato come le argomentazioni fossero del tutto assertive e non si confrontassero con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva desunto l’intenzionalità della condotta proprio dal comportamento dell’imputato. Inoltre, il richiamo all’art. 100 del Codice della Strada è stato ritenuto inconferente, poiché tale norma sanziona la circolazione con targa non propria o contraffatta, una fattispecie diversa dalla falsificazione della carta di circolazione.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha definito il motivo manifestamente infondato e generico. Ha ricordato che, per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato il diniego valorizzando la condotta dell’imputato, volta a sottrarsi al controllo di polizia, ritenendola un indicatore di una maggiore gravità del fatto e di una personalità non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha sottolineato come tutti i motivi presentati si risolvessero in censure di mero fatto, volte a sollecitare una non consentita rivalutazione del quadro probatorio. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua, logica e priva di vizi giuridici sia sull’affermazione di responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio.
La manifesta inammissibilità dell’impugnazione ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale quando il ricorso è proposto per colpa, come nel caso di motivi palesemente privi dei requisiti di legge.
Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un’importante lezione sui limiti del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte non è un giudice del fatto, ma un giudice della legge. I ricorsi devono concentrarsi su reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su semplici doglianze relative all’interpretazione delle prove. La decisione riafferma che un’impugnazione basata su censure di mero fatto è destinata all’inammissibilità, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sollevavano questioni di diritto, ma si limitavano a criticare la valutazione dei fatti e delle prove già effettuata dalla Corte d’Appello. Questo tipo di critica, definita ‘censura di mero fatto’, non è permessa nel giudizio di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza, ma non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per colpa?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e la Corte ravvisa una colpa nella sua proposizione (perché palesemente infondato o privo dei requisiti), il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si assumono la violazione della legge pena e il vizio di motivazione in ordine all’attribuzione all’imputato della falsificazione della circolazione del veicolo de quo non contiene compiute censure di legittimità ma propone un’alternativa lettura del materiale probatorio, già disattesa dalla Corte territorial un’argomentazione congrua e logica (che ha valorizzato il comportamento del ricorrente alla presenza degli operanti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con cui, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, si adduce la mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato e si prospetta la sussistenza dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma cod. strada – contiene censure di mero fatto (nella parte in cui deduce la mancanza della prova) peraltro in maniera del tutto assertiva e senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di merito (che ha attribuito all’imputato la contraffazione alla luce del già richi comportamento da lui tenuto), e contiene un richiamo inconferente all’art. 100, comma 12, cit. (che sanziona la condotta di chi circola su un veicolo munito di targa non propria o contraffatt ritenuto che il terzo motivo di ricorso – con cui si deducono la violazione della legge penal il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato nonché generico e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte d giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/ Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha valorizzato la condotta del ricorrente, vo a sottrarsi al controllo di polizia), e il ricorso ha addotto irritualmente e in maniera assertiva elementi, secondo la difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento, il che esime da ogni ulterior considerazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., se 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente