Ricorso Inammissibile: Quando la Condotta di Evasione Non È Occasionale
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche, specialmente in relazione a reati come l’evasione. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ribadendo che la non occasionalità di una condotta illecita è un elemento decisivo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato per il reato di evasione. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, la quale aveva confermato la sua colpevolezza e, soprattutto, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. Il motivo principale del ricorso si concentrava proprio su questo diniego, ritenuto ingiusto dal ricorrente.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente archiviato come ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare: i motivi presentati dal ricorrente erano talmente privi di fondamento da non giustificare un processo di revisione completo. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente legittima e priva di vizi logici o giuridici. I giudici di secondo grado avevano giustificato il diniego delle attenuanti generiche sottolineando la “non occasionalità della condotta di evasione”. Questo significa che il comportamento illecito non è stato un episodio isolato, ma ha mostrato una certa persistenza. Secondo la Suprema Corte, questa valutazione è sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento di uno sconto di pena. L’assenza di presupposti validi per contestare tale ragionamento ha reso il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza penale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. La sistematicità o la ripetitività di una condotta criminale, come nel caso di un’evasione non occasionale, è un fattore che gioca a sfavore dell’imputato e può legittimamente portare al diniego di benefici. Inoltre, la pronuncia di ricorso inammissibile serve da monito contro la presentazione di impugnazioni pretestuose, che non solo non hanno possibilità di successo ma comportano anche ulteriori sanzioni economiche per chi le propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche era logica e giuridicamente corretta, rendendo l’impugnazione priva di validi argomenti.
Qual è stata la ragione principale per cui sono state negate le attenuanti generiche?
La ragione principale è stata la “non occasionalità della condotta di evasione”. I giudici hanno ritenuto che il comportamento illecito non fosse un singolo episodio, ma avesse carattere di ripetitività, un fattore che giustifica il mancato riconoscimento di uno sconto di pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito di questa ordinanza?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46503 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BATTIPAGLIA il 18/10/1977
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato – con riguardo alla non occasionalità della condotta di evasione – l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere e
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