Ricorso Inammissibile Evasione: Quando la Genericità Costa Cara
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità, specialmente in casi di evasione. La Corte ha stabilito che un ricorso inammissibile evasione è la conseguenza diretta di motivi d’appello generici, che non si confrontano puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione. La sua difesa si basava sulla circostanza di essere stato ritrovato dalle forze dell’ordine nel cortile interno dello stabile dove risiedeva e dove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A suo dire, tale condotta non integrava un vero e proprio allontanamento.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolato su due filoni principali:
1. La contestazione della sua responsabilità penale, sostenendo una mancata valutazione delle sue dichiarazioni a discolpa.
2. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate nei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Evasione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda interamente sul principio della specificità dei motivi di ricorso, un cardine del nostro sistema processuale.
La Genericità dei Motivi sulla Responsabilità
I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi relativi alla responsabilità penale erano del tutto generici. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato in modo critico con la motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima aveva chiaramente evidenziato come l’allontanamento dall’abitazione, sebbene limitato alle vicinanze della stessa, costituisse comunque reato di evasione. La Corte d’Appello aveva inoltre ritenuto pienamente attendibile quanto riportato dagli agenti operanti, senza che vi fossero elementi per dubitarne. Il ricorso, invece di contestare questi specifici punti, si limitava a riproporre una versione dei fatti già smentita.
Il Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., è stato giudicato generico. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione, evidenziando non solo la genericità del motivo d’appello sul punto, ma anche l’assenza di elementi positivi di valutazione che potessero giustificare la concessione del beneficio. Il ricorso non offriva nuovi spunti o critiche mirate a smontare tale ragionamento, rendendolo di fatto inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nell’obbligo, per chi impugna un provvedimento, di andare oltre la mera riproposizione delle proprie tesi. È necessario un confronto dialettico con la sentenza che si contesta, individuandone le presunte lacune, gli errori logici o le violazioni di legge. Un ricorso è ‘generico’ quando manca questa specificità, trasformandosi in una sterile lamentela piuttosto che in una critica costruttiva e giuridicamente fondata. Nel caso di specie, l’imputato non ha spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata, ma si è limitato a insistere sulla sua versione, già vagliata e respinta. Questo ha portato inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile evasione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’appello e il ricorso per cassazione non sono un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere liberamente il merito della vicenda. Sono, invece, rimedi giurisdizionali volti a controllare la correttezza, logica e giuridica, della decisione precedente. Per essere efficaci, i motivi devono essere puntuali, specifici e pertinenti. La conseguenza di un atto generico è la sua inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso. Ciò serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione tecnica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, sia per quanto riguarda la responsabilità per il reato di evasione, sia per il diniego delle circostanze attenuanti.
Trovarsi nel cortile del proprio palazzo è considerato evasione?
Sì, secondo la sentenza impugnata e confermata dalla Cassazione, l’essersi allontanato dalla propria abitazione, anche se rimanendo nelle vicinanze come il cortile condominiale, integra il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha motivato che non erano ravvisabili elementi positivi di valutazione a favore dell’imputato che ne giustificassero la concessione, e il motivo di ricorso su questo punto è stato ritenuto generico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34007 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIMONIERE NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione);
esaminati i due motivi di ricorso e letta la memoria difensiva, con la qual evidenzia che l’imputato era rinvenuto nel cortile all’interno dello stabil l’imputato abitava
Osservato che il primo e il terzo – aventi ad oggetto la responsabilità per il e la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato a propria discol – è generico non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pag 3, che l’imputato si era allontanato dalla propria abitazione, sebbene resta nelle vicinanze della stessa, non sussistendo motivo per dubitare della veridic di quanto riportato dagli operanti.
Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è, del pari, generico, a fronte della motiva della sentenza, che si sofferma sulla genericità dell’atto di appello sul pun comunque, sul fatto che non erano ravvisabili elementi positivi di valutazione pe la concessione delle stesse. (pag. 4).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025