Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità dei ricorsi basati su motivi generici. Il caso riguarda un ricorso inammissibile per evasione, dove le doglianze dell’imputato si concentravano esclusivamente sulla presunta eccessiva severità della pena, un ambito riservato all’apprezzamento del giudice di merito. Questa pronuncia offre spunti importanti sui limiti del sindacato di legittimità e sui requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere accolto.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue censure non contestavano la sua colpevolezza, ma si focalizzavano interamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare, l’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile per Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per evasione in quanto i motivi addotti erano considerati generici e non consentiti in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come le censure proposte investissero un profilo, quello del trattamento sanzionatorio, che è rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito.
I Limiti dello Scrutinio di Legittimità
Il compito della Corte di Cassazione non è quello di rivalutare i fatti o le decisioni discrezionali dei giudici di primo e secondo grado, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Quando una decisione, come quella sulla pena, è sorretta da una motivazione esauriente e logica, essa è sottratta al controllo di legittimità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti e della non applicabilità della tenuità del fatto.
La Valutazione delle Circostanze del Reato
La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta logica e completa. Per negare le attenuanti generiche, si era fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alle concrete modalità con cui il reato era stato commesso. Allo stesso modo, si era ritenuto che la durata dell’allontanamento fosse un elemento ostativo all’applicazione della particolare tenuità del fatto, indicando una non trascurabile gravità della condotta.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano inammissibili perché generici. Essi miravano a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. La decisione della Corte d’Appello di negare le circostanze attenuanti generiche era stata adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alle modalità specifiche del reato. Inoltre, la Corte ha ritenuto ragionevole la valutazione del giudice di merito che ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), considerando la durata dell’allontanamento come un indice di non trascurabile gravità della condotta. Di conseguenza, il ricorso, privo di censure specifiche su vizi di legittimità, è stato respinto.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare critiche specifiche relative a violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione, e non mere contestazioni sulle valutazioni di merito del giudice. Chi intende impugnare una sentenza di condanna per il trattamento sanzionatorio deve dimostrare una palese illogicità o una carenza nella motivazione, non potendo semplicemente richiedere una nuova e più favorevole valutazione della pena. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza delle conseguenze negative di un ricorso infondato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e contestavano la valutazione discrezionale del giudice sulla pena, un aspetto che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione se la decisione originale è logicamente motivata.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche basandosi sui precedenti penali dell’imputato e sulle concrete modalità del fatto, ovvero le circostanze specifiche del reato di evasione commesso.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha ritenuto che la durata dell’allontanamento dell’imputato fosse un elemento sufficiente a escludere la particolare tenuità del fatto, indicando che la condotta non era di gravità minima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 22/04/1984
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avv)4 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici. Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e le concrete modalità del fatto sicché, del tutto ragionevolmente, si è ritenuta ostativa all’applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. la durata dell’allontanamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere rei