Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si discute di un ricorso inammissibile per evasione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove e i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Analizziamo nel dettaglio la vicenda.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello che la condannava per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputata, sottoposta a una misura restrittiva presso il proprio domicilio, si era allontanata sostenendo, in sua difesa, di essere stata autorizzata dal magistrato di sorveglianza.
Tuttavia, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano accertato che, sulla base delle autorizzazioni effettivamente rilasciate, la condotta dell’imputata integrava il reato contestato. La sua assenza dal domicilio non era coperta da alcun valido permesso.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputata ha fondato il proprio ricorso alla Corte di Cassazione su due principali ordini di motivi.
La Critica sull’Elemento Psicologico del Reato
In primo luogo, la ricorrente ha contestato la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di evasione. Con la parvenza di denunciare un vizio di violazione di legge e di motivazione, in realtà, la difesa mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, sostenendo che l’imputata non avesse l’intenzione di sottrarsi alla misura restrittiva.
La Contestazione sulla Determinazione della Pena
In secondo luogo, il ricorso criticava l’eccessività della pena inflitta. Nello specifico, si lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. Tali motivi, tuttavia, sono stati formulati in maniera generica, senza argomentazioni specifiche in grado di scalfire la logicità della decisione dei giudici d’appello.
La Decisione della Corte: Analisi del Ricorso Inammissibile per Evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato che la richiesta della difesa celava un tentativo di rivalutare il merito della vicenda. I giudici di legittimità hanno ricordato che non è loro compito riesaminare le prove, ma solo controllare la logicità e la coerenza della motivazione dei giudici dei gradi precedenti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione non illogica per cui l’allontanamento non era autorizzato, valutazione che non può essere messa in discussione in sede di Cassazione.
La Genericità dei Motivi sulla Pena
Anche i motivi relativi alla pena sono stati giudicati inammissibili per la loro genericità. La Cassazione ha ritenuto che fossero meramente assertivi e non indicassero vizi concreti nella decisione impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva adeguatamente giustificato la severità della pena richiamando i precedenti penali dell’imputata e la sua pericolosità sociale, attualizzata proprio dal nuovo reato commesso.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono radicate nei principi cardine del processo penale e del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto un tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sul merito, ruolo che non le compete. I giudici hanno chiarito che, di fronte a una motivazione logica e coerente da parte della Corte d’Appello, come nel caso di specie, non è possibile procedere a una nuova interpretazione delle prove. Allo stesso modo, le censure sulla quantificazione della pena devono essere specifiche e non limitarsi a una generica doglianza, dovendo individuare precisi errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice di merito, cosa che nel ricorso non è avvenuta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità, come la violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già respinte o a contestare genericamente la pena è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per quanto riguarda l’accusa di evasione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dietro l’apparente denuncia di un vizio di legge e di motivazione, mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa nel giudizio di Cassazione. I giudici di merito avevano già valutato in modo non illogico che l’imputata si era allontanata senza autorizzazione.
Per quale motivo i giudici hanno respinto le lamentele sulla pena eccessiva e la mancata concessione delle attenuanti?
I motivi relativi alla pena sono stati respinti perché ritenuti generici e meramente assertivi. La Corte ha stabilito che i giudici d’appello avevano giustificato adeguatamente la sanzione, basandosi sui precedenti penali dell’imputata e sulla sua attuale pericolosità, dimostrata dal reato commesso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, sulla scorta dell’esame delle autorizzazioni effettivamente rilasciate, che l’imputata si fosse allontanata dal domicilio su autorizzazione del magistrato di sorveglianza;
Ritenuto che i motivi di ricorso sull’eccessività della pena, mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva sono generiche, perché meramente assertive della denuncia di vizi non ravvisabili nella determinazione del trattamento punitivo puntualmente giustificato richiamando i precedenti dell’imputata e, ai fini del giudizio di pericolosità, l’attualizzazione del negativo giudizio sulla personalità in forza del fatto per cui si procede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
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