Ricorso Inammissibile Evasione: Quando i Motivi sono Generici
Con l’ordinanza n. 21752 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, chiarendo perché un ricorso inammissibile per evasione non possa trovare accoglimento se fondato su motivi generici, ripetitivi o volti a un riesame del merito. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di una difesa non adeguatamente strutturata.
I Fatti del Processo
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato era stato sorpreso al di fuori della propria abitazione, dove si trovava in regime di detenzione domiciliare. La sua difesa si basava su due argomenti principali: una presunta erronea valutazione della sua giustificazione per l’allontanamento e la contestazione della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
In particolare, l’imputato sosteneva di essersi allontanato per riattivare un contatore, chiedendo l’ammissione di una prova testimoniale a sostegno della sua tesi. Tale richiesta era stata però respinta, portando a una contestazione sulla mancata celebrazione del processo con rito abbreviato condizionato.
Analisi del ricorso inammissibile per evasione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura delle censure mosse dalla difesa, evidenziandone i vizi che ne hanno precluso l’esame nel merito.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto critico evidenziato dalla Corte è la genericità e la natura meramente riproduttiva delle argomentazioni. I motivi del ricorso, infatti, non facevano altro che ripetere le stesse doglianze già presentate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare questioni di pura legittimità, ossia relative alla corretta interpretazione e applicazione della legge. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di controllore della legalità della decisione impugnata. Proporre argomenti che richiedono una nuova valutazione delle prove è un errore che conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
La Questione del Rito Abbreviato Condizionato
Anche il motivo procedurale è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente ritenuto irrilevante la prova testimoniale richiesta. La giustificazione addotta dall’imputato (la necessità di riattivare un contatore che, peraltro, non si trovava nel luogo del controllo) non era idonea a scalfire la sussistenza del reato di evasione. Pertanto, la richiesta di prova non era decisiva ai fini del giudizio, rendendo legittimo il diniego del rito abbreviato condizionato a tale incombente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna fossero inammissibili per plurime ragioni. In primo luogo, sono stati definiti ‘generici e meramente riproduttivi’ di argomentazioni già esaminate, involgendo questioni di fatto non consentite in sede di legittimità. In secondo luogo, le censure sulla eccessività della pena e sulla mancata esclusione della recidiva sono state ritenute manifestamente infondate, in quanto la decisione dei giudici di merito era adeguatamente motivata sulla base dei precedenti penali, anche specifici, e dell’assenza di resipiscenza, elementi indicativi dell’attualità della pericolosità sociale del soggetto.
Infine, il motivo relativo alla mancata definizione del processo con rito abbreviato condizionato è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito, secondo cui la prova richiesta (l’escussione di un teste) era irrilevante per dimostrare la sussistenza di una causa di giustificazione, poiché l’allontanamento era stato motivato con una necessità (riattivare un contatore) di fatto insussistente nelle modalità descritte.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione delle gravi conseguenze di un’impugnazione temeraria.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate nei precedenti gradi di giudizio e perché sollevavano questioni di fatto, il cui esame è precluso alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
La giustificazione dell’imputato per l’allontanamento è stata considerata valida?
No, la giustificazione (essersi allontanato per riattivare un contatore) non è stata considerata valida. La richiesta di ammettere un testimone a supporto di tale tesi è stata giudicata irrilevante ai fini della decisione, poiché non avrebbe potuto escludere la sussistenza del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen., come si evince dalla motivazione della sentenza che, in epigrafe, riporta altra imputazione anche tenuto conto che i motivi di ricorso fanno riferimento proprio al reato di evasione) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, nonché manifestamente infondati con riguardo alla eccessività della pena ed alla mancata esclusione della recidiva, giustificati dai precedenti penali, anche specifici, e dall’assenza di resipiscenza, ai fini dell’attualità della pericolosità;
Ritenuto, altresì, manifestamente infondato anche il motivo in rito (la mancata definizione del processo con rito abbreviato condizionato per la non necessità della prova richiesta). La Corte di appello ha condiviso le conclusioni del giudice di primo grado poiché la richiesta di escutere un teste era irrilevante ai fini della sussistenza del reto (l’imputato aveva giustificato l’allontanamento dall’abitazione sostenendo di dover riattivare il contatore che, tuttavia non si trovava in strada, ove veniva controllato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere COGNOME atore COGNOME
Il Pr idente