Ricorso Inammissibile Evasione: Quando le Motivazioni Non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigorosi paletti per l’ammissibilità dei ricorsi, affrontando un caso di ricorso inammissibile evasione. La decisione sottolinea come la genericità delle argomentazioni e la pretesa di un riesame dei fatti siano ostacoli insormontabili nel giudizio di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso era incentrato su un unico motivo: il presunto errore della Corte d’Appello nel non aver riconosciuto la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.), che avrebbe potuto escludere la sua punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo ha respinto le doglianze del ricorrente, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata presa in una procedura non partecipata, ai sensi dell’art. 611 del codice di procedura penale, e l’astensione proclamata dagli avvocati per la data dell’udienza è stata ritenuta irrilevante.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile Evasione
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono chiare e si fondano su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto il motivo del ricorso inammissibile perché ‘genericamente proposto per asserzione in fatto’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a sostenere la propria tesi senza fornire argomentazioni giuridiche specifiche in grado di scalfire la logicità della sentenza impugnata.
La Cassazione ha evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello, che aveva escluso l’applicabilità della scriminante dello stato di necessità, era ‘logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità’. Questo significa che il giudice di secondo grado aveva spiegato in modo coerente e completo le ragioni della sua decisione, e tale ragionamento non presentava errori di diritto o vizi logici evidenti che potessero essere censurati dalla Suprema Corte.
Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti e decidere se l’imputato si trovasse o meno in uno stato di necessità. Questo è compito dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione interviene solo per controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Poiché il ricorso si limitava a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti a quella già vagliata e motivata dalla Corte d’Appello, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e specifici. Non è sufficiente contestare la conclusione del giudice di merito, ma è necessario dimostrare dove e come la sentenza impugnata abbia violato la legge o presenti un’argomentazione palesemente illogica. Le semplici ‘asserzioni in fatto’ non hanno spazio nel giudizio di legittimità.
In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Ciò serve da deterrente contro la proposizione di ricorsi esplorativi o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. Per chiunque intenda adire la Suprema Corte, è fondamentale affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare motivi di ricorso specifici e pertinenti al giudizio di legittimità, evitando di incorrere in una pronuncia di inammissibilità.
Perché il ricorso per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, basato su una semplice asserzione in fatto riguardo allo stato di necessità, senza evidenziare vizi di legittimità o illogicità nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un caso come questo?
La Corte di Cassazione non riesamina nel merito i fatti della causa, ma si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34104 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., con cui si deduce l’ome esclusione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente proposto per asserzione in fatto, considerando, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità motivazione con cui la Corte d’appello ha escluso la ricorrenza della scriminante (v. pg. 3 della sentenza);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.