Ricorso Inammissibile Evasione: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile per evasione, confermando la decisione della Corte d’Appello e delineando i limiti entro cui un ricorso può essere esaminato. Questa ordinanza offre spunti importanti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla valutazione della responsabilità penale nel reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di evasione, proponeva ricorso per Cassazione. L’imputato era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e, secondo l’accusa, aveva violato le prescrizioni imposte, integrando così il reato contestato. La difesa, attraverso il ricorso, mirava a contestare la sentenza di condanna, cercando di ottenere un annullamento o una riforma della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha preliminarmente chiarito che l’astensione degli avvocati dalle udienze non aveva rilevanza nel caso di specie, trattandosi di una procedura non partecipata ai sensi dell’art. 611 del codice di procedura penale.
Analisi del Ricorso Inammissibile per Evasione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una valutazione di carattere prettamente processuale. Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che le censure mosse dal ricorrente sono state giudicate manifestamente infondate e generiche. Questo significa che le argomentazioni della difesa non erano sufficientemente specifiche o giuridicamente consistenti per mettere in discussione la logicità e la correttezza della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile per evasione si verifica quando le critiche alla sentenza di merito non individuano vizi specifici, ma si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice precedente.
Le motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Corte ha evidenziato due punti cruciali. In primo luogo, ha ritenuto che il giudice d’appello avesse motivato in modo logico, coerente e puntuale la responsabilità penale dell’imputato. Non si trattava, secondo la Corte, di una semplice trasgressione delle prescrizioni della detenzione domiciliare, ma di una condotta che integrava pienamente il reato di evasione, compreso l’elemento soggettivo (la volontà di sottrarsi alla misura). In secondo luogo, la Cassazione ha confermato la correttezza della motivazione con cui la Corte territoriale aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche su questo punto, il ricorso non è riuscito a evidenziare alcun vizio logico o giuridico nella decisione di secondo grado.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere censure specifiche, pertinenti e legalmente fondate. La genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici, non idonei a contestare efficacemente la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la colpevolezza dell’imputato?
No, la Corte non ha riesaminato nel merito la colpevolezza. Ha verificato che la motivazione della Corte d’Appello sulla responsabilità penale fosse logica, coerente e puntuale, e dato il carattere inammissibile del ricorso, non è entrata in una nuova valutazione dei fatti.
Cosa ha deciso la Corte riguardo le circostanze attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva motivato correttamente la sua decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche, respingendo le censure sollevate dal ricorrente anche su questo punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34079 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO dì LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché aven ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che generiche.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per reato contestato (non trattandosi di mera trasgressione delle prescrizion imposte dall’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare) ed, in particolare, alla integrazione dell’elemento soggettivo (cfr. pag. 1 de sentenza impugnata);
che, infine, la Corte territoriale ha motivato correttamente anche i relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ìl 12 luglio ‘ . 624