Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando le Argomentazioni sono Ripetitive
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5566/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, affrontando un caso di ricorso inammissibile per evasione. La decisione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti, ma una sede per verificare la corretta applicazione della legge. Quando i motivi del ricorso si limitano a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte nei gradi precedenti, la sorte è segnata.
Il Caso: Un Ricorso contro la Condanna per Evasione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Napoli, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti miravano a contestare la valutazione operata dai giudici di merito, in particolare riguardo alla sussistenza della recidiva e alla sua pericolosità sociale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile per Evasione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Ripetitività e Mancanza di Specificità
La Corte ha ritenuto che il ricorso inammissibile per evasione fosse tale perché i motivi presentati non erano altro che una riproduzione delle censure già mosse alla sentenza di primo grado. Tali censure erano state già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette e prive di vizi logici.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse giustificato in modo adeguato la sussistenza della recidiva e della pericolosità sociale del ricorrente. Questa valutazione si basava su elementi concreti:
1. I precedenti penali: Il passato criminale del soggetto è stato un fattore determinante.
2. La permanenza della pericolosità sociale: Nonostante le precedenti condanne e i periodi di detenzione, l’imputato aveva dimostrato una persistente insofferenza verso il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali.
In sostanza, il ricorso non contestava specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità. L’appello si è rivelato una mera riproposizione di doglianze già superate, rendendolo così inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici in Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con le decisioni dei giudici di primo e secondo grado. È necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto di motivazione evidente e illogico. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano meramente riproduttivi di censure già presentate nel precedente grado di giudizio, le quali erano state respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette e logiche.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la pericolosità sociale del ricorrente?
La Corte ha basato la sua valutazione sui precedenti penali del ricorrente, sulla permanenza della sua pericolosità sociale e sulla sua dimostrata insofferenza verso il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali, che le precedenti condanne e detenzioni non erano riuscite a mitigare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificato, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e la permanenza della pericolosità sociale, ad onta delle pregresse condanne e connessi periodi di detenzione che non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Presid te