Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando le Doglianze si Scontrano con i Limiti della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile per evasione viene respinto quando mira a una rivalutazione dei fatti piuttosto che a contestare vizi di diritto. La Corte di Cassazione ribadisce il suo ruolo di giudice della legge, e non di terzo grado di merito, confermando la condanna per il reato di evasione.
I Fatti del Processo
Una donna, precedentemente condannata dalla Corte d’Appello di Catanzaro per il reato di evasione, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La difesa ha articolato il ricorso su tre distinti motivi, sperando di ottenere l’annullamento della condanna o, in subordine, il riconoscimento di cause di non punibilità.
I Motivi del Ricorso: Tra Forza Maggiore e Richiesta di Rivalutazione
La difesa della ricorrente ha basato la propria strategia su tre argomentazioni principali:
1. La Forza Maggiore: Il primo motivo lamentava la mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla scriminante della forza maggiore. Nello specifico, si sosteneva che l’allontanamento dal domicilio fosse stato necessitato dalla necessità di scongiurare un pericolo imminente per il proprio figlio.
2. Carenza e Illogicità della Motivazione: Con il secondo motivo, si contestava la carenza e l’illogicità della motivazione che aveva portato all’affermazione della sua responsabilità penale per il reato di evasione.
3. Particolare Tenuità del Fatto: Infine, il terzo motivo criticava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile per Evasione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti inammissibili. La decisione evidenzia una distinzione fondamentale nel processo penale: la differenza tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione). I primi due motivi, sebbene formalmente presentati come vizi della sentenza, si traducevano in una richiesta di diversa valutazione delle prove. La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare i fatti e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che tali doglianze erano una mera ripetizione di argomenti già adeguatamente respinti dalla Corte d’Appello.
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua aspecificità, in quanto non si confrontava criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata per negare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Corte risiede nella natura stessa del suo ruolo. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, i motivi di ricorso non hanno evidenziato errori di diritto o palesi illogicità, ma hanno tentato di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio sui fatti. Questo ha reso il ricorso inammissibile per evasione, portando alla sua inevitabile reiezione.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo a pagare le spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio cardine: chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve contestare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, non può sperare in una semplice e nuova analisi delle prove a proprio favore.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità della motivazione), i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione. Inoltre, i motivi erano mere ripetizioni di censure già respinte dalla Corte d’Appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata; non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti come un giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello).
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31543 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 24/03/1978
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce la mancanza della motivazione con riferimento alla scriminante della forza maggiore e alla necessità di scongiurare un pericolo imminente per il figlio, e, con il secondo motivo, la carenza e l’illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della responsabilità penale della ricorrente per il reato di evasione;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità e, comunque, sono meramente reiterativi di censure disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello;
Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è parimenti aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.