Ricorso Inammissibile Evasione: la Scusa del Citofono Rotto non Basta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricorso inammissibile evasione, stabilendo principi importanti sulla validità delle giustificazioni addotte dall’imputato e sui limiti del sindacato di legittimità. La vicenda riguarda un soggetto condannato per essere evaso dagli arresti domiciliari, che ha tentato di difendersi sostenendo un banale, ma inverosimile, guasto al citofono. La decisione della Suprema Corte ribadisce la necessità di addurre motivazioni credibili e dimostrabili per giustificare l’allontanamento dal luogo di detenzione.
I Fatti del Caso: L’Evasione e la Giustificazione del Citofono Rotto
Il caso trae origine dalla condanna inflitta in Corte d’Appello a un individuo per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, non era stato trovato presso la sua abitazione durante un controllo delle forze dell’ordine. Per giustificare la sua assenza, aveva presentato documentazione volta a dimostrare un presunto malfunzionamento del citofono, che gli avrebbe impedito di sentire il richiamo degli agenti. Tuttavia, i giudici di merito avevano già ritenuto tale giustificazione del tutto inverosimile, confermando la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile per Evasione
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove e contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza della Cassazione si fonda su tre pilastri argomentativi principali, che chiariscono perché il ricorso non potesse trovare accoglimento.
Inattendibilità della Giustificazione e Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo motivo di inammissibilità riguarda la manifesta infondatezza delle censure. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano già esaminato e motivato in modo congruo e logico l’inverosimiglianza totale della documentazione relativa al citofono rotto. La Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la valutazione dei giudici d’appello è stata considerata ineccepibile.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Un altro punto contestato nel ricorso era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice di merito. La loro concessione richiede la presenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. In assenza di tali elementi, e con una motivazione sufficiente e non arbitraria, come nel caso di specie, la decisione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Rigetto della Causa di Non Punibilità
Infine, anche il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato ritenuto correttamente motivato. I giudici hanno considerato elementi concreti per valutare il grado di offensività della condotta: il fatto che l’evasione fosse avvenuta in piena notte e si fosse protratta per un tempo significativo. Questi fattori hanno escluso la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità, giustificando pienamente la condanna.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che chi si trova agli arresti domiciliari ha l’onere di adottare tutte le misure necessarie per essere reperibile e che le giustificazioni fornite in caso di assenza devono essere credibili e provate. Scuse palesemente inverosimili, come un semplice guasto al citofono, non sono sufficienti a escludere la responsabilità penale. In secondo luogo, la decisione ribadisce la natura del giudizio di Cassazione, che non costituisce un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Infine, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che viene sanzionato per aver adito la Suprema Corte con un ricorso privo di fondamento.
Perché il ricorso per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazioni logiche e corrette. In particolare, la giustificazione del citofono rotto è stata ritenuta totalmente inverosimile e il ricorso non presentava validi motivi di diritto per contestare tale valutazione.
È sufficiente addurre il malfunzionamento del citofono per giustificare l’evasione dai domiciliari?
No, secondo questa ordinanza non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto tale giustificazione una scusa inverosimile, incapace di escludere la responsabilità per il reato di evasione.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la loro applicazione è una scelta discrezionale del giudice e non un diritto dell’imputato. In assenza di elementi positivi che le giustifichino, e a fronte di una motivazione adeguata da parte del giudice, la decisione di negarle è legittima. In questo caso, non sono emersi fattori meritevoli di una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12544 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12544 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 01/10/1985
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
67/RG 36933
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per i delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifes illogicità (si veda, in particolare, pag. 2, in cui si rinviene congrua giustificazione in ord totale inverosimiglianza della documentazione depositata circa il malfunzionamento del citofono);
ritenuto circa la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che come è noto, queste non costituiscono un diritto dell’imputato in assenza di elementi positivi e comunque le statuizioni sulla loro applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie;
ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell’assen di elementi utili a stabilire il grado di offensività della condotta avvenuta in piena notte e p tempo protratto;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025