Ricorso Inammissibile per Evasione: Giustificazioni Inverosimili e Attenuanti Negate
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la difesa tenta la via del ricorso in Cassazione, ma con quali limiti? Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, dichiarando un ricorso inammissibile per evasione e ribadendo principi fondamentali sulla valutazione delle prove e la concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo: L’accusa di Evasione e le Giustificazioni dell’Imputato
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, commesso mentre si trovava agli arresti domiciliari. La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, basando le proprie argomentazioni su presunte giustificazioni per l’allontanamento. Nello specifico, si sosteneva l’esistenza di un guasto all’impianto citofonico e di gravi problemi uditivi che avrebbero impedito all’imputato di rispondere ai controlli delle forze dell’ordine.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e respinto queste tesi, giudicando la documentazione prodotta totalmente inverosimile e la dimostrazione dei problemi di salute insufficiente.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile per Evasione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato come i motivi proposti non fossero altro che una riproposizione di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi nel giudizio di merito. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità: la Valutazione dei Fatti
Il primo punto cruciale riguarda i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una “congrua giustificazione” per ritenere le scuse dell’imputato (citofono rotto e problemi d’udito) del tutto implausibili. Avendo il giudice di merito espresso una valutazione logica e priva di vizi manifesti, la Cassazione non ha potuto far altro che prenderne atto, senza entrare nuovamente nell’analisi delle prove documentali.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche su questo punto, la Cassazione ha respinto la censura. L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato. La loro applicazione è una valutazione puramente discrezionale del giudice di merito, che può essere messa in discussione solo se arbitraria o basata su un ragionamento palesemente illogico. Nel caso in esame, la decisione di non concederle è stata ritenuta sufficientemente motivata e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione insegna che per presentare un ricorso efficace in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, come nel caso di un ricorso inammissibile per evasione basato su giustificazioni già ritenute inverosimili, l’esito è segnato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su motivi già esaminati e respinti dalla corte di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e non illogiche. Le giustificazioni addotte, relative a un guasto al citofono e a problemi uditivi, erano state giudicate totalmente inverosimili.
La Corte di Cassazione può rivalutare le prove presentate dall’imputato?
No, in base a quanto emerge dall’ordinanza, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità e non può riesaminare nel merito le prove. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata sia immune da errori di diritto o da vizi logici nella motivazione, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Le attenuanti generiche sono un diritto automatico per l’imputato?
No, l’ordinanza chiarisce che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato. La loro concessione è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può essere contestata in Cassazione solo se è il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FASANO il 03/01/1960
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
72/RG 37000
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vaglia e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manife illogicità (si veda, in particolare, pag. 2, in cui si rinviene congrua giustificazione in or totale inverosimiglianza della documentazione depositata circa l’impianto citofonico e circa mancata dimostrazione di gravi problemi uditivi);
ritenuto, infine, circa la censura sul diniego delle attenuanti generiche, che come è noto, ques non costituiscono un diritto dell’imputato in assenza di elementi positivi e comunque le statuizi sulla loro applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito c sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento ill e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025