Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema del ricorso inammissibile per evasione, stabilendo principi chiari sui limiti dell’appello quando i motivi addotti sono generici e non specifici. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure precise e giuridicamente fondate, anziché limitarsi a riproporre questioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: La Reiterata Evasione dagli Arresti Domiciliari
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte d’Appello che l’aveva condannata per il reato di evasione. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato sia l’applicazione di una causa di non punibilità sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali. In primo luogo, si criticava il diniego della causa di non punibilità, sostenendo che le ragioni fornite dalla Corte d’Appello fossero insufficienti. In secondo luogo, si contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la valutazione del giudice fosse ingiusta o immotivata.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile per Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla natura dei motivi presentati, giudicati non idonei a superare il vaglio di legittimità.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
I giudici hanno stabilito che i motivi del ricorso erano generici e disattesi correttamente dal giudice di merito. Le argomentazioni della difesa, pur essendo sintetiche, erano giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata, ma deve individuare vizi di legge specifici.
La Valutazione Discrezionale del Giudice di Merito
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di due pilastri fondamentali. Primo, le ragioni del diniego della causa di non punibilità erano state adeguatamente spiegate nella sentenza di merito, che valorizzava la ‘reiterata assenza’ dell’imputata dal domicilio per ben tre volte. Questo comportamento dimostrava una chiara volontà di sottrarsi alla misura cautelare. Secondo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata giustificata in modo sufficiente, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputata. Questa valutazione, essendo tipicamente discrezionale e supportata da una motivazione logica, non è censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: per accedere al giudizio di Cassazione, è necessario formulare motivi specifici che denuncino un errore di diritto e non una semplice discordanza con la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Un ricorso inammissibile per evasione, basato su doglianze generiche, non solo viene respinto, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente. La decisione conferma che la valutazione su elementi come le attenuanti generiche è un potere quasi insindacabile del giudice di merito, purché la sua decisione sia sorretta da una motivazione congrua e non arbitraria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non contestavano specifici errori di diritto e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e non illogici.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione perché la mancata concessione delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la decisione era supportata da una motivazione sufficiente, basata sui precedenti dell’imputata, e quindi non era né arbitraria né illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCILLA il 29/05/1990
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 163/RG 35903
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigr indicata per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti in questa sede perché generici e disatte dal giudice di merito con argomenti sintetici ma giuridicamente corretti e privi di manifes illogicità in quanto le ragioni del diniego della causa di non punibilità sono contenute a pag 3 valorizzando l’assenza reiterata, per tre volte, dell’imputata dal domicilio e la manc applicazione delle circostanze attenuanti generiche implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia fru mero arbitrio o di ragionamento illogico ma sorretta da sufficiente motivazione come nella specie stanti i precedenti dell’imputata (pag.4); rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
GLYPH
Il Presidente