Ricorso Inammissibile Evasione: Quando Ripetere gli Stessi Motivi non Basta
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale. Il caso analizzato riguarda un ricorso inammissibile evasione, in cui la difesa ha tentato di contestare la condanna per il reato di cui all’art. 385 c.p. basandosi su argomentazioni già esposte nel precedente grado di giudizio. La decisione della Suprema Corte chiarisce perché la mera reiterazione dei motivi di appello non è sufficiente per ottenere un riesame della causa.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla condanna inflitta a un individuo per il reato di evasione. La persona, soggetta a una misura restrittiva della libertà personale che la obbligava a rimanere in un determinato luogo (domicilio coatto), veniva trovata in un Comune diverso e distante da quello di restrizione, così come da una struttura sanitaria dove avrebbe dovuto trovarsi. In seguito alla condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la presunta mancanza di dolo, ovvero l’assenza dell’intenzione cosciente e volontaria di commettere il reato.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile Evasione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. I giudici hanno osservato che l’argomentazione relativa alla mancanza di dolo era una semplice e pedissequa ripetizione di quanto già sostenuto nell’atto di appello.
Il ricorrente non si era confrontato in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione corretta e logica, basata su elementi di fatto e di diritto inoppugnabili, per ritenere provata la piena responsabilità penale dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse correttamente valorizzato elementi fattuali decisivi per affermare la sussistenza del dolo. In particolare, il fatto che l’imputato fosse stato trovato in un Comune completamente diverso da quello in cui era ristretto e, per di più, lontano dal policlinico dove doveva recarsi, dimostrava in modo inequivocabile la sua piena consapevolezza di violare le prescrizioni imposte.
Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso si è limitato a riproporre la stessa tesi difensiva senza indicare vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello. Questo comportamento processuale rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La funzione del giudizio di Cassazione non è quella di riesaminare il merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che non si misura con le ragioni della decisione impugnata non assolve a questa funzione e viene pertanto respinto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una sterile riproposizione dei motivi di appello. Per avere una possibilità di accoglimento, è necessario attaccare direttamente la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, evidenziandone le falle.
In caso contrario, come avvenuto in questa circostanza, non solo il ricorso viene dichiarato inammissibile, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e un’analisi critica della decisione che si intende contestare, pena l’inammissibilità e ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è risultato meramente reiterativo dell’atto di appello, non confrontandosi in modo adeguato con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la responsabilità penale per evasione?
La Corte ha confermato la responsabilità basandosi su elementi di fatto (il ritrovamento del ricorrente in un Comune diverso e distante da quello di restrizione) e di diritto (la piena consapevolezza della violazione), che dimostravano l’elemento soggettivo del dolo.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7598 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 02/09/1995
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 32111/24 – COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Ritenuto che l’unico di motivo di ricorso – che deduce la mancanza di dolo in relazione all’evasione – è meramente reiterativo dell’atto di appello e non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto (ritrovamento in un Comune diverso da quello dove il ricorrente era ristretto e distante dal policlinico di Roma oltre che dal luogo di domicilio coatto) e di diritto (piena consapevolezza della violazione) posti a fondamento della ritenuta responsabilità penale del ricorrente, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025