Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando la Cassazione Chiude la Porta
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di evasione dagli arresti domiciliari. La decisione ribadisce principi consolidati riguardo il dolo e il calcolo della prescrizione, rendendo di fatto il ricorso inammissibile evasione quando basato su mere contestazioni fattuali. Analizziamo questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: L’Allontanamento dagli Arresti Domiciliari
Il caso riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. All’imputato era stato contestato di essersi allontanato dalla propria abitazione, dove si trovava in regime di arresti domiciliari, in più occasioni. Nello specifico, i controlli delle forze dell’ordine avevano accertato la sua assenza in tre diverse date nel febbraio e marzo del 2016. Di fronte alla condanna della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su due principali motivi:
1. Carenza dell’elemento soggettivo (dolo): Si sosteneva una mancanza di prova riguardo all’intenzione colpevole dell’imputato di sottrarsi alla misura cautelare. Secondo la difesa, non era stata condotta un’indagine sufficiente a dimostrare la sua volontà di evadere.
2. Intervenuta prescrizione del reato: Il ricorrente eccepiva che il termine massimo di prescrizione fosse già decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello.
La Decisione della Cassazione: Analisi sul ricorso inammissibile evasione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero tentativi di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti già accertata dai giudici di merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata completa, logica e priva di vizi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Approfondiamo le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel reato di evasione, il dolo è generico. Ciò significa che per la configurazione del reato è sufficiente la consapevolezza e la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione. Non è necessario dimostrare un fine specifico o un motivo particolare dietro la condotta. La semplice violazione consapevole del divieto di lasciare l’abitazione integra l’elemento soggettivo del reato. Le ripetute e non contestate assenze dell’imputato erano, quindi, prova sufficiente.
Sul secondo punto, relativo alla prescrizione, la Cassazione ha giudicato la censura manifestamente infondata. Il reato, commesso nel febbraio 2016, aveva un termine di prescrizione massimo di sette anni e otto mesi. La Corte ha evidenziato che durante il processo di primo grado vi era stata una sospensione di sessanta giorni, richiesta dalla difesa per un legittimo impedimento. Questo periodo di sospensione ha di fatto posticipato la data di scadenza della prescrizione, che sarebbe maturata nell’ottobre 2023. Poiché la sentenza d’appello era stata emessa nel settembre 2023, essa era intervenuta prima del decorso del termine. La Corte ha inoltre specificato che l’inammissibilità del ricorso rende irrilevante ogni eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) e non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti. In secondo luogo, per il reato di evasione, la prova del dolo si fonda sulla semplice e volontaria violazione dell’obbligo di permanenza, a prescindere dalle ragioni dell’agente. Infine, è cruciale per la difesa considerare che le richieste di rinvio per legittimo impedimento sospendono il corso della prescrizione, con tutte le conseguenze del caso sulla durata del processo.
Quale tipo di dolo è necessario per configurare il reato di evasione?
Per il reato di evasione è sufficiente il cosiddetto ‘dolo generico’, che consiste nella semplice coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione senza la prescritta autorizzazione, a prescindere dai motivi che hanno spinto l’agente a tale condotta.
Una richiesta di rinvio per legittimo impedimento come incide sulla prescrizione?
La sospensione del processo a seguito di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, avanzata dalla difesa, sospende anche il decorso del termine di prescrizione per tutta la durata del rinvio. Di conseguenza, il termine massimo per la prescrizione del reato viene posticipato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, cioè contestazioni sulla ricostruzione degli eventi, non ammesse in sede di legittimità. Inoltre, le questioni legali sollevate (mancanza di dolo e prescrizione) sono state ritenute manifestamente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che ii motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugNOME rivela essere completa e logicamente ineccepibile.
Il primo motivo eccepisce la carenza probatoria in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, sotto il profilo del dolo di fattispecie. La sentenza impugnata ha dato atto dell’allontanamento – non contestato nel ricorso dell’imputato dall’abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari (in particolare egli non veniva ivi trovato il 21 e 26 febbraio 2016 nonché il 10 marzo del medesimo anno) rilevandosi che “a fronte di tali chiare emergenze dibattimentali non è assolutamente necessario, né appare ipotizzabile, ogni ulteriore indagine sull’elemento soggettivo”. Trattasi di motivazione insindacabile da parte di questa Corte, atteso che nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determiNOME la condotta dell’agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288 – 01).
Manifestamente infondata è anche la censura che deduce l’intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello. Invero, il reato è contestato al 21 febbraio 2016 e risulta che il dibattimento di primo grado è stato sospeso per sessanta giorni su richiesta del difensore dell’imputato che aveva invocato un legittimo impedimento. Pertanto, al momento della pronuncia di appello (11 settembre 2023), non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione, del reato, complessivamente pari a sette anni e otto mesi (sarebbe maturato solo il 21 ottobre 2023). La manifesta infondatezza del primo motivo – e dunque la inammissibilità del ricorso – rende irrilevante l’eventuale prescrizione del reato intervenuta dopo la sentenza di appello.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024