Ricorso Inammissibile Evasione: Quando le Censure Generiche Non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. In questo caso, il tema centrale è un ricorso inammissibile evasione, presentato da un imputato la cui condanna era già stata confermata in appello. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non sia sufficiente per ottenere una revisione dalla Suprema Corte, che non agisce come un terzo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di evasione. L’imputato, dopo la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Le sue difese si concentravano su due punti principali: la presunta insussistenza dell’elemento psicologico del reato e la richiesta di applicazione dell’esimente speciale per la particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non aveva valutato adeguatamente questi aspetti.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile Evasione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi addotti dal ricorrente erano del tutto generici. Essi, infatti, non facevano altro che riproporre le stesse censure già adeguatamente analizzate e disattese dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, aveva fornito argomentazioni giuridiche corrette sia per affermare la piena sussistenza della volontà colpevole di evadere, sia per escludere che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, la Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva già offerto una spiegazione esauriente e giuridicamente ineccepibile sulle questioni sollevate, il ricorso si risolveva in una sterile ripetizione di argomenti, priva di quel confronto critico con la decisione di secondo grado che è necessario per un valido ricorso. La genericità dei motivi, quindi, ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Questa decisione comporta, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre un importante monito: un ricorso per cassazione deve essere mirato, specifico e deve contestare puntualmente le ragioni giuridiche esposte nella sentenza d’appello, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Un ricorso inammissibile evasione come questo dimostra che le strategie difensive basate sulla semplice ripetizione non hanno successo davanti alla Suprema Corte. La condanna definitiva dell’imputato e l’ulteriore sanzione pecuniaria evidenziano le conseguenze negative di un’impugnazione presentata senza i requisiti di legge, ribadendo la funzione della Cassazione quale giudice della legittimità e non del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di secondo grado.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva l’insussistenza dell’elemento psicologico del delitto di evasione e chiedeva l’applicazione dell’esimente speciale del fatto di particolare tenuità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 26/10/1990
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(NOME
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di evasione ed all’esclusione dell’esimente speciale del fatto di particolare tenuità (v. pag. 3 mot. sent. imp.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 dicembre 2024
NOME COGNOME