Ricorso Inammissibile Evasione: Quando le Doglianze sono Ripetitive
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso basato sulla mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti nei gradi precedenti è destinato all’inammissibilità. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile per evasione, che offre spunti importanti sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione e sulle conseguenze del loro rigetto.
I Fatti del Processo
Un individuo, precedentemente condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, presentava ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua colpevolezza. Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomentazioni principali: l’esistenza di uno stato di necessità che lo avrebbe costretto a violare le prescrizioni, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione dei Giudici di Merito
La Corte d’Appello aveva già attentamente esaminato e disatteso tutte le argomentazioni difensive. In particolare:
1. Stato di necessità: I giudici di merito avevano escluso la sussistenza di una situazione di grave e attuale pericolo per l’imputato che non fosse altrimenti evitabile. La difesa non era riuscita a dimostrare la presenza dei requisiti necessari per l’applicazione di questa scriminante.
2. Particolare tenuità del fatto: Il diniego era stato motivato considerando la non occasionalità del comportamento, i precedenti penali e la personalità complessiva dell’imputato, elementi che ostacolavano l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
3. Attenuanti generiche: Anche in questo caso, la Corte aveva negato il beneficio sulla base degli stessi elementi negativi (precedenti e personalità), ritenendoli prevalenti su qualsiasi potenziale circostanza a favore.
Ricorso Inammissibile Evasione: le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come i motivi proposti non introducessero elementi di novità rispetto a quanto già vagliato. Il primo motivo, relativo allo stato di necessità, è stato definito ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. Per quanto riguarda gli altri due motivi, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione logica e sufficiente, basata su un esame completo delle deduzioni difensive e degli elementi a carico dell’imputato.
La decisione sottolinea che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità. Pertanto, non è sufficiente riproporre le stesse questioni, ma è necessario individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti manifesti di motivazione, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Conclusioni
La pronuncia in commento è un monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione in modo specifico e critico rispetto alla decisione impugnata. Un ricorso inammissibile per evasione, o per qualsiasi altro reato, non solo non porta all’annullamento della condanna, ma la rende definitiva e comporta ulteriori conseguenze negative per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della pena, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ciò dimostra come un’impugnazione non fondata su vizi concreti e rilevanti si traduca in un aggravio di costi e nella cristallizzazione della responsabilità penale.
Perché il ricorso per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Lo stato di necessità può giustificare il reato di evasione?
In linea di principio, lo stato di necessità può essere una causa di giustificazione, ma nel caso specifico i giudici hanno ritenuto che non vi fosse una situazione di ‘grave pericolo attuale per l’imputato, non altrimenti evitabile’, requisito indispensabile per la sua applicazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
considerato, invero, che il primo motivo del ricorso, attinente allo stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dalla Corte di appello, che ha valorizzato l’inesistenza di una situazione di grave pericolo attuale per l’imputato, non altrimenti evitabile (si veda pag. 1 della sentenza impugnata);
rilevato che, anche in relazione al secondo e al terzo motivo, inerenti rispettivamente al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis co pen. e delle attenuanti generiche, i Giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti, avendo considerato la non occasionalità del comportamento, i precedenti penali e la personalità dell’imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024