Ricorso Inammissibile Evasione: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 21769/2024, offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo al tema del ricorso inammissibile evasione. La pronuncia ribadisce principi consolidati sulla non sindacabilità delle valutazioni di merito, come quelle relative alle circostanze attenuanti generiche, quando i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di argomenti già vagliati e respinti nei gradi precedenti. Questo caso serve come monito sull’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti per l’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La misura restrittiva era stata disposta in esecuzione di una pena inflitta da un tribunale straniero. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il presunto mancato esame di documentazione prodotta dalla difesa, relativa a una presunta eccessività della pena originaria che aveva dato luogo alla detenzione domiciliare.
I Motivi del Ricorso e la Questione del Ricorso Inammissibile Evasione
L’imputato ha basato il suo ricorso su argomenti già presentati e disattesi dalla Corte d’Appello. In particolare, ha insistito sulla necessità di ottenere le attenuanti generiche, sostenendo che la sua situazione personale e la natura della pena originaria giustificassero una sanzione più mite. La difesa ha inoltre dedotto che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato la documentazione relativa alla sentenza straniera, che, a suo dire, dimostrava l’eccessività della pena e, di conseguenza, avrebbe dovuto influenzare la valutazione sulla gravità del reato di evasione. Questi motivi, tuttavia, si sono scontrati con i rigidi paletti del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che i motivi addotti non erano consentiti in sede di legittimità, poiché si configuravano come una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dal giudice d’appello. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile Evasione è stato Confermato?
La Corte di Cassazione ha articolato le sue motivazioni su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, ha riaffermato che la valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è una prerogativa esclusiva del giudice di merito. Tale valutazione è sottratta al controllo di legittimità quando, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione esauriente e logica. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato il diniego delle attenuanti valorizzando un elemento di fatto specifico: la durata della condotta di evasione.
In secondo luogo, riguardo alla presunta omissione di valutazione della documentazione difensiva, la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha spiegato che il contenuto di tale documentazione doveva considerarsi implicitamente disatteso. Le ragioni positive addotte dal giudice d’appello per giustificare la propria decisione erano infatti sufficienti a escludere la rilevanza degli argomenti difensivi, rendendo superflua una confutazione esplicita.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile evasione o per altri reati, è essenziale che i motivi di impugnazione non siano una sterile ripetizione di quanto già dibattuto, ma sollevino vizi specifici della sentenza impugnata, quali l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione. La decisione sottolinea che l’apprezzamento del giudice di merito, se ben argomentato, è sovrano su questioni come la determinazione della pena, e la Cassazione non interverrà per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Quando un ricorso in Cassazione per il reato di evasione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi di censura già esaminati e correttamente respinti dal giudice d’appello, senza sollevare questioni relative alla corretta applicazione della legge o a vizi logici della motivazione.
La valutazione delle circostanze attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
No, la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione, a meno che la motivazione fornita dal giudice non sia palesemente illogica o del tutto assente.
Cosa succede se il giudice d’appello non menziona esplicitamente un documento prodotto dalla difesa?
Secondo questa ordinanza, la mancata menzione non significa automaticamente che il documento sia stato ignorato. Il suo contenuto si considera implicitamente disatteso se il giudice fornisce motivazioni positive e logiche a sostegno della propria decisione che sono incompatibili con quanto sostenuto nel documento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOCSANI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, reiterati con la memoria difensiva, involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione valorizzando la durata della condotta di evasione (pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorso è anche manifestamente infondato nella parte in cui deduce, su tale aspetto, il mancato esame della produzione documentale della difesa (la pretesa eccessività della pena inflittagli dal Tribunale di Focsani che costituiva il titolo della misura della detenzione domiciliare violata) il cui contenuto è stato implicitamente disatteso dalle ragioni che, in positivo, giustificavano il diniego;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere rela