Ricorso Inammissibile Evasione: Quando la Cassazione Dice ‘Basta’
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 8 gennaio 2024, ha affrontato un caso di ricorso inammissibile per evasione, offrendo un chiaro monito sull’importanza di formulare impugnazioni specifiche e non meramente ripetitive. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Perugia, emessa il 7 marzo 2023, che confermava la responsabilità penale di un individuo per il reato di evasione. Non accettando la condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della decisione. Il caso è quindi approdato dinanzi alla Suprema Corte per la valutazione finale sulla legittimità della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato gli atti e il ricorso proposto, giungendo a una conclusione netta e inequivocabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, chiudendo di fatto il procedimento e rendendo definitiva la condanna inflitta in appello. La decisione non è stata presa alla leggera, ma si basa su solidi principi procedurali.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile per Evasione è stato Respinto
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e specifici argomenti contro la sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse doglianze.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero:
*   Giuridicamente corrette e puntuali: La legge è stata applicata in modo appropriato.
*   Coerenti e logiche: Le motivazioni erano prive di contraddizioni o manifeste incongruenze.
In particolare, la Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione, compresa la matrice soggettiva, ovvero l’intenzionalità della condotta dell’imputato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare vizi di legittimità specifici della sentenza, e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere argomenti già esaminati e respinti correttamente dalla Corte d’Appello, senza presentare nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il reato di evasione. I giudici di merito hanno ritenuto provata la sussistenza di tutti gli elementi del reato, inclusa la ‘matrice soggettiva’, cioè l’intenzione di commettere il fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6050  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato11 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la rel9zione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
S
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di cens già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicament corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguard emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto alla ritenuta sussistenza degli estremi costituivi, anche di matrice soggettiva, del reato di evasione nel c contestato all’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.